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Sentenza

Sentenza n. 5125/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202602891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa all’istanza di accreditamento istituzionale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., un’actio ad exhibendum per ottenere la visione integrale e l’eventuale estrazione di copia della documentazione riguardante la propria istanza di accreditamento istituzionale, l’istruttoria svolta, le risultanze finali e ogni ulteriore atto connesso o presupposto. Ha inoltre impugnato il parziale diniego formatosi con nota del 24 marzo 2026. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per tardivo deposito, assegnando alle parti il termine per osservazioni ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Il ricorso era stato notificato alla Regione tramite PEC il 10 aprile 2026, ma depositato soltanto l’8 maggio 2026. Poiché il giudizio in materia di accesso rientra tra quelli indicati dall’art. 87, comma 2, c.p.a., il termine ordinario di deposito di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. è soggetto a dimezzamento ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito. In materia di accesso, il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello ordinario: decorre dalla notificazione del ricorso e, nel caso concreto, il deposito dell’8 maggio 2026 è avvenuto oltre il termine applicabile, considerata la notificazione del 10 aprile 2026. Il Collegio ha quindi definito il giudizio senza esaminare nel merito il diritto di accesso né la legittimità del parziale diniego regionale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che il profilo di tardività è stato rilevato d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, nell’ambito del quale è stata proposta l’actio ad exhibendum.

  • art. 87, comma 2, c.p.a.

    nei giudizi di cui al comma 2

    Include tra i giudizi soggetti al rito camerale anche quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei giudizi di cui al comma 2, ...tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

    Il termine per il deposito del ricorso nei giudizi di accesso è dimezzato rispetto al termine ordinario, mentre non è dimezzato il termine per la notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 45 c.p.a.

    30 giorni decorrenti dal momento in cui l’ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario

    Prevede il termine ordinario per il deposito del ricorso, termine che nei giudizi in materia di accesso deve essere dimezzato ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie i possibili profili di irricevibilità per tardivo deposito.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi proposti ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il termine processuale per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto al termine ordinario previsto dall’art. 45 c.p.a., in applicazione dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; il termine per la notificazione del ricorso introduttivo resta invece invariato.
  • Il tardivo deposito del ricorso nel giudizio in materia di accesso determina l’irricevibilità della domanda, impedendo l’esame nel merito del diritto di accesso e della legittimità del diniego amministrativo.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio la possibile tardività del deposito, deve previamente sottoporre tale questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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