Circolare numero 91 del 18-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro agricoli che versano i contributi con mod. DM10, distinguendo più periodi temporali a seconda della disciplina agevolativa applicabile. Vengono indicati i codici da utilizzare nel quadro D, le percentuali di riduzione per territori montani, zone agricole svantaggiate, zone svantaggiate del Mezzogiorno e aziende con fiscalizzazione, nonché le modalità di compilazione del DM10/S e il recupero delle agevolazioni non applicate nei mesi precedenti. Sono inoltre chiariti i limiti temporali per il conguaglio e la procedura da seguire per l’eventuale rimborso di eccedenze sui contributi sanitari.
Istruzioni operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive in agricoltura su mod. DM10
Istruzioni operative per le agevolazioni contributive in agricoltura su mod. DM10
La circolare fornisce le modalità operative per il conguaglio delle agevolazioni contributive in agricoltura, in continuità con la precedente circolare n. 54 del 17 febbraio, che aveva illustrato la disciplina introdotta dall’art. 11, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Le istruzioni sono rivolte ai datori di lavoro agricoli che versano i contributi con il mod. DM10 e disciplinano, per diversi periodi, le aliquote di riduzione spettanti, i codici da utilizzare e le modalità di recupero delle somme eventualmente non applicate.
Ambito applicativo e disciplina richiamata
La circolare prende in considerazione le agevolazioni contributive spettanti per:
- territori montani,
- zone agricole svantaggiate,
- zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno,
- aziende aventi diritto alla fiscalizzazione di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988.
Per ciascun periodo considerato, vengono indicate le percentuali di riduzione, la dizione da riportare nel quadro D del mod. DM10/2 e il codice identificativo da utilizzare.
Periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994
Per questo periodo, a seguito dell’abrogazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 375/93, tornano ad applicarsi le disposizioni del D.L. 155/93, convertito nella legge 243/93, nonché la fiscalizzazione prevista dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 536/1987 convertito nella legge 48/88.
I datori di lavoro devono:
- determinare i contributi complessivamente dovuti secondo le norme comuni, senza riduzioni, ed esporre i dati nei quadri B-C del mod. DM10/2;
- calcolare le somme corrispondenti alle riduzioni spettanti;
- indicare nel quadro D, in uno dei righi in bianco, le riduzioni con le relative dizioni e codici.
Le misure previste sono le seguenti:
- territori montani: riduzione del 80,50% a favore del datore di lavoro, con dicitura "RID. L. 243/93" e codice L194; riduzione del 77,50% a favore del lavoratore, con codice L195;
- zone agricole svantaggiate: riduzione del 48% per il datore di lavoro, codice L196; riduzione del 40% per il lavoratore, codice L197;
- zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno: riduzione del 74% per il datore di lavoro, codice L198; riduzione del 70% per il lavoratore, codice L199;
- aziende con fiscalizzazione ex art. 1, comma 5, L. 48/88: riduzione del 60%, con dicitura "RID. Art. 1, c.5 L. 48/88" e codice V860.
Periodo 1 ottobre 1994 - 30 settembre 1995
Dal 1 ottobre 1994 si applicano le riduzioni previste dall’art. 11, commi 27 e 28, della legge 537/93, ma solo per la quota a favore del datore di lavoro.
Anche in questo caso i contributi vanno prima determinati integralmente nei quadri B-C del DM10/2, senza riduzione, e poi si espongono nel quadro D le agevolazioni spettanti.
Le percentuali da indicare sono:
- territori montani: riduzione dell’80%, con dicitura "RID. ART. 11, c. 27 L. 537/93" e codice L194;
- zone agricole svantaggiate: riduzione del 70%, con codice L196;
- zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno: riduzione del 70%, con codice L198;
- aziende con fiscalizzazione ex art. 1, comma 5, L. 48/88: riduzione del 40%, con dicitura "RID. Art. 11, c. 28 L. 537/93" e codice V860.
La circolare precisa inoltre che, dalla denuncia contributiva relativa al mese di ottobre 1994, non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, perché le agevolazioni a favore del lavoratore non sono più spettanti.
Periodo 1 ottobre 1995 - 30 settembre 1996
Per il periodo successivo le riduzioni per i datori di lavoro vengono ulteriormente rimodulate:
- territori montani: riduzione del 75%, codice L194;
- zone agricole svantaggiate: riduzione del 60%, codice L196;
- zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno: riduzione del 60%, codice L198;
- aziende con fiscalizzazione ex art. 1, comma 5, L. 48/88: riduzione del 30%, codice V860.
Restano ferme le modalità di esposizione nel quadro D del mod. DM10/2 e la necessità di calcolare preventivamente i contributi senza riduzione nei quadri B-C.
Periodo dal 1 ottobre 1996
Dal 1 ottobre 1996 si applica un’ulteriore riduzione delle agevolazioni spettanti ai datori di lavoro:
- territori montani: 70%, con codice L194;
- zone agricole svantaggiate: 40%, con codice L196;
- zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno: 40%, con codice L198;
- aziende con fiscalizzazione ex art. 1, comma 5, L. 48/88: 20%, con codice V860.
Le istruzioni operative per la compilazione del DM10/2 restano invariate rispetto ai periodi precedenti.
Compilazione del mod. DM10/S e della denuncia annuale DM10/S-R
Per il mod. DM10/S la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare al punto 2.2.
Per la denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari, mod. DM10/S-R, devono invece essere seguite le istruzioni della circolare n. 291 del 22 dicembre 1993. In particolare, l’importo delle agevolazioni detratte dai contributi sanitari deve essere riportato nel rigo 61 del quadro D, con la voce "Agevolazioni aziende agricole".
Recupero delle agevolazioni per periodi decorso
I datori di lavoro che, dal 1 gennaio 1994, non abbiano potuto applicare le agevolazioni contributive nelle misure indicate per il primo periodo possono recuperare le somme spettanti con una denuncia successiva, ma comunque non oltre quella relativa al mese di maggio 1994, da presentare entro il 20 giugno.
Il recupero va effettuato come segue:
- per le agevolazioni relative a territori montani e zone agricole svantaggiate, indicare nel quadro D del DM10/2 l’importo della differenza da recuperare con dicitura "REC. L. 537/93" e codice V867;
- per la fiscalizzazione delle aziende agricole del Mezzogiorno, indicare nel quadro D del DM10/2 l’importo della differenza da recuperare con dicitura "REC. FISC. 60%" e codice V866.
Contributi sanitari e rimborso delle eccedenze
Le differenze da recuperare a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono essere scomputate dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza, riportato nel campo del mod. DM10/S denominato "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI".
Se, per effetto del conguaglio, il credito dell’azienda risulta superiore ai contributi sanitari da versare per la regione interessata, il rimborso delle somme residue deve essere richiesto attraverso la procedura di regolarizzazione DM10/V.
Punti principali
Ambito e disciplina di riferimento
La circolare integra la precedente n. 54 del 17 febbraio e riguarda le agevolazioni contributive in agricoltura introdotte dall’art. 11, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 1993 n. 537. Le istruzioni sono rivolte ai lavoratori per i quali il versamento dei contributi avviene tramite mod. DM10, con indicazioni specifiche per i diversi periodi di decorrenza della disciplina.
Periodo 1 gennaio 1994 - 30 settembre 1994
Per questo arco temporale, a seguito dell’abrogazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 375/93, tornano applicabili le agevolazioni previste dal D.L. 155/93 convertito nella legge 243/93 e la fiscalizzazione di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. 536/1987 convertito nella legge 48/88. I datori di lavoro devono calcolare i contributi senza riduzioni nei quadri B-C del DM10/2 e indicare nel quadro D le riduzioni spettanti con i relativi codici: L194, L195, L196, L197, L198, L199 e V860, secondo la tipologia di area e di beneficio.
Periodo 1 ottobre 1994 - 30 settembre 1995
In questo periodo si applicano le riduzioni per i datori di lavoro previste dall’art. 11, commi 27 e 28, della legge 537/93. Nel quadro D del DM10/2 vanno esposte le riduzioni con i codici L194, L196, L198 e V860, mentre dal mese di ottobre 1994 non devono più essere utilizzati i codici L195, L197 e L199, poiché le agevolazioni a favore del lavoratore non sono più spettanti.
Periodo 1 ottobre 1995 - 30 settembre 1996
Per il periodo successivo le percentuali di riduzione per i datori di lavoro sono ulteriormente rimodulate: 75% per i territori montani, 60% per le zone agricole svantaggiate e le zone svantaggiate del Mezzogiorno, 30% per le aziende con fiscalizzazione ex art. 1, comma 5, L. 48/88. Restano invariati i codici da esporre nel quadro D del DM10/2: L194, L196, L198 e V860.
Periodo dal 1 ottobre 1996
Dal 1 ottobre 1996 si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’art. 11, commi 27 e 28, della legge 537/93: 70% per i territori montani, 40% per le zone agricole svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno, 20% per le aziende con fiscalizzazione. La compilazione del quadro D del DM10/2 continua a prevedere i codici L194, L196, L198 e V860, con le medesime modalità espositive.
Compilazione del mod. DM10/S e DM10/S-R
Per il mod. DM10/S si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, in particolare al punto 2.2. Per la denuncia riepilogativa annuale dei contributi sanitari (DM10/S-R) si applicano le istruzioni della circolare n. 291 del 22 dicembre 1993; l’importo delle agevolazioni detratte dai contributi sanitari deve essere riportato nel rigo 61 del quadro D, denominato "Agevolazioni aziende agricole".
Recupero delle agevolazioni non applicate
I datori di lavoro che dal 1 gennaio 1994 non abbiano potuto applicare le agevolazioni nella misura prevista possono recuperare le somme spettanti con una denuncia successiva, comunque non oltre quella relativa al mese di maggio 1994 da presentare entro il 20 giugno. Il recupero delle riduzioni sui contributi previdenziali e su quelli per le indennità economiche di maternità va indicato nel quadro D del DM10/2 con i codici V867 per le agevolazioni di territori montani e zone svantaggiate e V866 per la fiscalizzazione al 60% delle aziende agricole del Mezzogiorno.
Gestione delle differenze sui contributi sanitari
Le differenze da recuperare a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono essere portate in detrazione dall’importo dei contributi sanitari dovuti per la regione competente, indicato nel campo "IMPORTO DEI CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI" del DM10/S. Se, a seguito del conguaglio, il credito dell’azienda supera l’importo dei contributi sanitari da versare per la regione interessata, il rimborso deve essere richiesto tramite la procedura di regolarizzazione DM10/V.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 mar 1994Circolare numero 92 del 18-3-1994
- Circolare · 18 mar 1994Circolare numero 93 del 18-3-1994
- Circolare · 18 mar 1994Circolare numero 94 del 18-3-1994
- Circolare · 17 mar 1994Circolare numero 90 del 17-3-1994
- Circolare · 16 mar 1994Circolare numero 88 del 16-3-1994
- Circolare · 16 mar 1994Circolare numero 89 del 16-3-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →