Circolare numero 92 del 18-3-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione, per i fondi di previdenza sostitutivi dell’AGO, delle riduzioni delle aliquote di rendimento sulle retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile, secondo l’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. Specifica che, per il primo quinquennio 1993-1997, la riduzione opera sulla fascia di retribuzione eccedente il 90% del tetto AGO e, per le pensioni con decorrenza 1994, indica la soglia di lire 105.189.700 e la riduzione del 27,5% delle aliquote dei singoli fondi. La circolare precisa inoltre che tali criteri valgono solo per la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 e richiama i coefficienti da usare per il calcolo della quota B e, per il Fondo volo, anche quelli relativi alla quota A.
Applicazione dei criteri di riduzione delle aliquote di rendimento e dei coefficienti di calcolo per le pensioni 1994
Applicazione dell'art. 12 del d.lgs. 503/1992 ai fondi sostitutivi dell'AGO
La circolare illustra le modalità di applicazione del meccanismo di riduzione delle aliquote di rendimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, per le forme di previdenza sostitutive dell’AGO. Fornisce inoltre chiarimenti operativi sui coefficienti da utilizzare per la liquidazione delle pensioni con decorrenza 1994, distinguendo il regime generale da quello del Fondo volo.
Ambito di applicazione della riduzione delle aliquote
I commi 2 e 3 dell’art. 12 estendono ai fondi sostitutivi dell’AGO il principio della riduzione delle aliquote di rendimento applicabili alle retribuzioni collocate al di sotto del massimale dell’assicurazione generale obbligatoria. Il comma 3, in particolare, disciplina la prima applicazione per i fondi che non prevedono limiti massimi di retribuzione pensionabile: dal 1 gennaio 1993 le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione vengono introdotte progressivamente, con cadenza quinquennale, partendo dalle fasce di retribuzione più elevate e applicando uno scaglionamento pari alla metà delle riduzioni previste. In ogni caso, le riduzioni non possono portare a un’aliquota di rendimento inferiore a quella stabilita dal comma 1.
Esclusione del Fondo volo
La circolare precisa che il comma 3 non si applica al Fondo volo, poiché per tale Fondo l’art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, prevede limiti massimi di retribuzione pensionabile. Per gli altri fondi sostitutivi indicati nella circolare n. 243 del 27 ottobre 1993, il meccanismo di riduzione trova invece applicazione secondo le modalità illustrate.
Prima applicazione: fascia di retribuzione e misura della riduzione
Per il primo quinquennio di applicazione, ossia il periodo 1993-1997, la riduzione delle aliquote di rendimento opera sulla quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile AGO. Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, poiché il tetto AGO è pari a lire 55.363.000, la soglia di applicazione del meccanismo è fissata in lire 105.189.700. Oltre tale importo, le aliquote previste nei singoli fondi devono essere ridotte del 27,5%, corrispondente alla metà della riduzione del 55% riferita alla fascia di retribuzione più elevata prevista dal comma 1 dell’art. 12.
Decorrenza degli effetti e normativa transitoria
La circolare richiama espressamente la normativa transitoria del d.lgs. n. 503/1992, precisando che i nuovi criteri di valutazione delle retribuzioni eccedenti il "tetto", così come quelli dell’art. 7 per la determinazione della retribuzione pensionabile, incidono soltanto sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992. Pertanto, i nuovi parametri non hanno effetti sulle anzianità antecedenti a tale data.
Coefficienti da utilizzare per il calcolo delle pensioni 1994
Per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 1994, i coefficienti per il calcolo della quota B, relativa alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, sono quelli già comunicati con il messaggio n. 07342 del 27 gennaio 1994. Per il Fondo volo, oltre a tali coefficienti, devono essere utilizzati anche quelli di cui al messaggio n. 09714 del 3 febbraio 1994, necessari per la liquidazione della quota A relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992. Per questo Fondo, inoltre, la circolare rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 59 del 22 febbraio 1994.
Punti principali
Riduzione delle aliquote di rendimento per i fondi sostitutivi dell'AGO
Viene ribadito che i commi 2 e 3 dell’art. 12 del d.lgs. 503/1992 estendono ai fondi sostitutivi dell’AGO il principio di riduzione delle aliquote di rendimento per le retribuzioni inferiori al massimale AGO. Il comma 3 disciplina la prima applicazione per i fondi privi di un limite massimo di retribuzione pensionabile, prevedendo dal 1 gennaio 1993 un’applicazione progressiva, quinquennale, a partire dalle soglie più elevate e con scaglionamento pari alla metà delle percentuali di riduzione. La disposizione non si applica al Fondo volo, poiché per esso l’art. 8 della legge n. 480/1988 prevede già limiti massimi di retribuzione pensionabile.
Applicazione nel quinquennio 1993-1997 e soglia per il 1994
Per il primo quinquennio di applicazione (1993-1997), la riduzione delle aliquote si applica alla quota di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile previsto nell’AGO. Per le pensioni con decorrenza nel 1994, dato che il tetto AGO è pari a lire 55.363.000, la soglia di eccedenza del 90% corrisponde a lire 105.189.700. Oltre tale importo, l’aliquota di rendimento si determina riducendo del 27,5% le aliquote previste dai singoli fondi, percentuale pari alla metà della riduzione del 55% riferita alla fascia di retribuzione più elevata contemplata dal comma 1 dell’art. 12.
Limiti di efficacia temporale delle nuove regole
La circolare precisa che i nuovi criteri di valutazione delle retribuzioni eccedenti il tetto, così come i criteri dell’art. 7 del d.lgs. 503/1992 per la determinazione della retribuzione pensionabile, operano solo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, in virtù della normativa transitoria di cui all’art. 13 del medesimo decreto.
Coefficienti di calcolo per la quota di pensione 1994
Per il calcolo della quota di pensione B relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 e per le pensioni con decorrenza 1994, devono essere utilizzati i coefficienti già comunicati con il messaggio n. 07342 del 27 gennaio 1994. Per il Fondo volo, oltre a tali coefficienti, si applicano anche quelli indicati nel messaggio n. 09714 del 3 febbraio 1994, utili per la liquidazione della quota A relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992. Per questo Fondo la circolare rinvia inoltre alle indicazioni contenute nella circolare n. 59 del 22 febbraio 1994.
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