Sentenza del 23/05/2024 n. 272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Intimazione di pagamento - Debito già oggetto di pignoramento presso terzi - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento per euro 12.416,56 emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione su cartella non impugnata: l'ufficio ha emesso nuova ingiunzione nonostante il medesimo debito fosse già soggetto a pignoramento presso terzi (INPS) con rateizzazione e pagamento in corso, sancito da ordinanza del Tribunale di Torino. L'ufficio ha sostenuto la legittimità di più procedure esecutive (art. 483 c.p.c.) e ha eccepito difetto di giurisdizione del giudice tributario; il contribuente ha denunciato abuso del mezzo esecutivo e assenza di rischio di efficacia della procedura in corso.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l'intimazione di pagamento costituiva un'ulteriore procedura esecutiva ingiustificata e lesiva dei doveri di correttezza e collaborazione del creditore. Il giudice ha rilevato che il pignoramento presso terzi era in corso e regolare, non risultavano ragioni per ritenere che potesse interrompersi, e il nuovo mezzo esecutivo avrebbe avuto l'unico effetto di aumentare i costi a carico del debitore in modo abusivo. L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello; comunque la Corte ha ritenuto che la giurisdizione sul contrasto relativo all'intimazione di pagamento spettava al giudice tributario. Appellante condannata alle spese di grado liquidate in € 5.000,00 oltre 15% oneri di legge e distrazione a favore del difensore della resistente.
Norme richiamate
art. 483 c.p.c.
Consente al creditore di esperire più procedure esecutive, ma la possibilità è limitata dal divieto di abuso dei mezzi esecutivi: l'attivazione di ulteriori esecuzioni non è ammessa se ha l'effetto di aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore o se è inutile rispetto a una procedura in corso che garantisce il credito.
art. 2740 c.c.
Principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore (tutti i beni presenti e futuri). Usato dall'ufficio a sostegno della possibilità di ulteriori azioni esecutive, ma la Corte ne ha ritenuto l'applicazione non esclusiva e non giustificante l'abuso.
art. 1175 c.c.
Dovere di comportamento secondo correttezza del creditore; la Corte lo invoca per sanzionare condotte dell'Amministrazione che aggravano inutilmente la posizione del debitore.
art. 1176 c.c.
Obbligo del debitore di adempiere puntualmente; la Corte la bilancia con l'obbligo del creditore di collaborare per facilitare l'adempimento, rilevando l'abuso se il creditore moltiplica procedure esecutive avoidabili.
D.Lgs. n. 546/1992 art. 2 e D.P.R. n. 602/1973 artt. 49 e ss.; art. 57 D.P.R. 602/1973 (richiamati dalle Sezioni Unite)
Richiamati per affermare il criterio di ripartizione di giurisdizione: le questioni relative all'intimazione di pagamento e agli atti esecutivi connessi rientrano nella giurisdizione tributaria fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione validamente avvenuta.
Giurisprudenza: Cass. civ. sez. III, n. 7409/2021; ord. n. 15077/2021; Cass. n. 7078/2015
Stabilisce il principio consolidato che il creditore non deve aggravare inutilmente la posizione del debitore e che la moltiplicazione di procedure per aumentare costi configura abuso del processo, giustificando l'inammissibilità dell'azione.
D.M. 10/3/2014, n. 55 (tabelle parametriche) e D.M. 147/2022
Parametri ministeriali per la liquidazione delle spese di giudizio: la Corte ha ritenuto congrua la liquidazione delle spese in base ai parametri applicabili e ha rigettato la pretesa dell'ufficio di maggiori somme.
art. 88 c.p.c.
Richiamato nel riferimento agli obblighi di lealtà e probità in sede processuale, a fondamento della censura verso l'operato dell'Amministrazione che ha attivato una procedura aggiuntiva senza giustificato motivo.
Massime di principio
- L'esistenza di un pignoramento presso terzi in corso che garantisca il credito e una rateizzazione effettiva può rendere inammissibile l'emissione di una nuova intimazione/ingiunzione se la nuova procedura non è giustificata da esigenze concrete: la norma che autorizza più azioni esecutive (art. 483 c.p.c.) non legittima un uso abusivo e moltiplicativo degli strumenti esecutivi.
- Il creditore pubblico deve osservare doveri di correttezza, collaborazione e lealtà processuale: attivare procedure aggiuntive esclusivamente per aumentare spese di esazione può configurare abuso del processo e determinare l'inammissibilità dell'azione.
- Nei contenziosi relativi a intimazioni di pagamento la giurisdizione appartiene al giudice tributario fino al momento della notificazione della cartella o dell'intimazione validamente avvenuta; eccezioni di giurisdizione sollevate per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili.
- Per resistere efficacemente a una nuova esecuzione il debitore dovrebbe documentare l'esistenza e la regolarità di una procedura esecutiva alternativa (es. pignoramento presso terzi con rateizzazione e ordinanza del tribunale) e dimostrare l'assenza di rischio concreto di mancata riscossione o di prescrizione imminente.
- Nella quantificazione delle spese di lite i giudici devono attenersi ai parametri ministeriali; la parte soccombente è tenuta a sostenere le spese, salvo contestazioni motivate e proporzionate basate sui parametri vigenti.
- Se si vuole contestare la competenza territoriale o funzionale occorre proporre l'eccezione tempestivamente (in primo grado), altrimenti l'eccezione può essere dichiarata inammissibile in appello.
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