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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21957/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un debitore aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di servizi ambientali per il pagamento di bollette dell'acqua, contestando l'abnormità dei consumi indicati in due fatture poste a fondamento del credito. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo dovuto e ritenendo non dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sulle singole scadenze, ma dovuti dalla domanda al saldo. In appello, il debitore sosteneva che la Corte territoriale avesse omesso di considerare che nel nuovo importo liquidato erano compresi anche gli interessi già esclusi in primo grado, per un importo che, a suo dire, avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto; inoltre deduceva la violazione del giudicato interno, poiché il capo relativo all'esclusione di quegli interessi non era stato impugnato. La Corte di cassazione ha ritenuto i due motivi inammissibili, osservando che il ricorrente non aveva indicato adeguatamente quale censura fosse stata effettivamente proposta in appello e che, comunque, dalla sentenza impugnata non emergeva una statuizione specifica sugli interessi diversa da quella già confermata in primo grado, sicché non era individuabile la decisione impugnata in relazione al preteso omesso esame o alla dedotta violazione del giudicato interno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che non era chiaramente individuabile, nel ricorso per cassazione, la statuizione d'appello specificamente censurata in relazione agli interessi, poiché la Corte territoriale aveva riformato la sentenza solo nella parte relativa alle due bollette contestate, riducendo il dovuto alla sola sorte capitale di euro 10.960,49 e confermando per il resto la decisione di primo grado. Ne conseguiva che il capo relativo agli interessi risultava, sul piano della motivazione e della decisione impugnata, non adeguatamente e specificamente aggredito. Per effetto dell'inammissibilità dei motivi è stato dichiarato inammissibile l'intero ricorso; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formulati come omesso esame di un fatto decisivo e come nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. sono stati ritenuti inammissibili perché non individuavano con precisione la statuizione effettivamente censurata e non mostravano un concreto vizio della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata ravvisata, poiché non risultava una statuizione della Corte d'appello sugli interessi diversa o eccedente rispetto al devoluto.

  • art. 2909 c.c.

    È stata richiamata dal ricorrente in relazione al giudicato interno; la Corte ha però escluso che fosse individuabile una statuizione della sentenza d'appello che avesse violato un capo già passato in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte ha ritenuto non dimostrata l'esistenza di una decisione d'appello che avesse inciso su un capo non impugnato.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il passaggio in giudicato del capo sugli interessi; la Corte non ha ravvisato i presupposti per applicarlo nel senso invocato.

  • d.lgs. 231/2002

    Gli interessi ex d.lgs. 231/2002 erano stati ritenuti dovuti solo dalla domanda al saldo e non dalle singole scadenze; la censura in cassazione mirava a sostenere che la Corte d'appello avesse incluso somme già escluse dal primo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve individuare in modo specifico la statuizione della sentenza impugnata che si assume erronea; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di decisività e di intelligibilità della doglianza.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando, in realtà, si contesti la diversa quantificazione economica della pretesa senza chiarire quale fatto storico sia stato trascurato e in che modo esso avrebbe inciso sulla decisione.
  • La violazione del giudicato interno può essere invocata solo se sia chiaramente individuato il capo della decisione passato in giudicato e la successiva pronuncia del giudice di appello che lo abbia effettivamente inciso; se dalla sentenza impugnata non emerge una statuizione su quel punto, la censura non è scrutinabile.
  • Quando la Corte di merito riforma la sentenza di primo grado limitandosi a ridurre il dovuto alla sorte capitale e a confermare il resto, non può presumersi, senza un puntuale riscontro testuale, che abbia modificato anche il regime degli interessi già regolato dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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