Sentenza del 10/03/2017 n. 698 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso contro preavviso di fermo amministrativo non ricollegabile a tributi - Difetto di giurisdizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato dichiarato il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie, poiché il preavviso di fermo non era riconducibile a una controversia avente per oggetto tributi. Di conseguenza, il giudizio tributario non poteva proseguire davanti al giudice tributario; la controversia deve essere proposta davanti al giudice competente in base alla natura del credito sottostante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo l’illegittimità dell’atto. Tuttavia, il fermo non era collegato alla riscossione di tributi, bensì a un credito di natura non tributaria. La questione centrale riguardava quindi l’individuazione del giudice munito di giurisdizione: le Commissioni tributarie possono esaminare soltanto controversie relative a rapporti tributari.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria
La giurisdizione delle Commissioni tributarie è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi e rapporti tributari. Un preavviso di fermo amministrativo, se fondato su un credito non tributario, non rientra nella competenza del giudice tributario.
Massime di principio
- La competenza del giudice deve essere determinata principalmente in base alla natura del credito posto a fondamento dell’atto impugnato.
- Il preavviso di fermo amministrativo non appartiene automaticamente alla giurisdizione tributaria: vi rientra solo quando è collegato alla riscossione di un tributo.
- Se il credito è non tributario, la controversia deve essere proposta davanti al giudice ordinario o ad altro giudice competente secondo la specifica materia.
- Una pronuncia di difetto di giurisdizione non decide necessariamente sulla legittimità del fermo, ma stabilisce soltanto che il giudice adito non è quello competente.
- Prima di impugnare un atto della riscossione occorre individuare sia la natura del credito sia il giudice competente, per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile o improcedibile.
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