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Circolare

Circolare INAIL n. 51 del 27 agosto 1985

Attività con rilevanza penale da parte delle Unità territoriali e dei Servizi centrali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce chi, nell’organizzazione INAIL, deve procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria, come va gestita la proposizione della querela nei reati perseguibili a querela di parte, e quali competenze spettano al Direttore generale e al Presidente. Vengono inoltre disciplinati gli obblighi specifici degli addetti al servizio ispettivo, le modalità di relazione alla Direzione generale nei procedimenti penali di interesse per l’Istituto, la costituzione di parte civile e la comunicazione delle decisioni delle magistrature locali.

Attività con rilevanza penale delle Unità territoriali e dei Servizi centrali

Attività con rilevanza penale da parte delle Unità territoriali e dei Servizi centrali

La circolare definisce le procedure interne INAIL da seguire quando emergano fatti penalmente rilevanti, distinguendo tra reati perseguibili d’ufficio, reati perseguibili a querela e ipotesi in cui l’Istituto debba valutare la propria partecipazione al processo penale. Vengono inoltre precisate le competenze dei diversi livelli organizzativi, con particolare riguardo al Direttore generale e al Presidente.

Obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria

L’obbligo di denuncia ex articolo 2 c.p.p. riguarda tutti i dipendenti dell’Istituto che, nello svolgimento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di fondate notizie di reati perseguibili d’ufficio. Sono esclusi i dipendenti che non rivestano in atto le funzioni, ad esempio perché in aspettativa o assenti per altri motivi.

L’adempimento segue la struttura gerarchica interna: il dipendente informa tempestivamente il superiore gerarchico, il quale è tenuto a segnalare il fatto all’autorità giudiziaria. La circolare sottolinea che l’omissione o il ritardo nella trasmissione del rapporto comportano responsabilità.

Competenza dei soggetti tenuti al rapporto

Per i fatti imputabili a terzi estranei all’Istituto, acquisiti dai dipendenti dei Servizi centrali e del Casellario centrale infortuni, il rapporto è di competenza del Direttore generale. Per i fatti accertati dall’Ispettorato centrale, i dirigenti addetti riferiscono al Direttore generale tramite il Capo dell’Ispettorato.

Per le notizie di reato acquisite presso le unità territoriali, la denuncia spetta ai rispettivi dirigenti, e cioè:

  • al dirigente dell’Ispettorato regionale e provinciale per il personale in forza all’Ispettorato;
  • al dirigente della Sede regionale, provinciale e locale per il personale in servizio presso la Sede;
  • al dirigente dell’Ufficio locale e della Sezione staccata per il personale di tali Unità;
  • al dirigente della Gestione immobili di Roma per il personale dell’Unità;
  • al direttore del Centro di Vigorso di Budrio per il personale in forza presso il Centro.

Con la presentazione del rapporto si intende adempiuto l’obbligo previsto dall’articolo 2 c.p.p., sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 c.p. Dell’avvenuta segnalazione devono essere informati i competenti Servizi della Direzione generale.

Per i fatti commessi dal personale dipendente, la valutazione della rilevanza penale può richiedere accertamenti ispettivi centrali o l’esito del procedimento disciplinare; per tale motivo il rapporto all’autorità giudiziaria spetta al Direttore generale.

Addetti al servizio ispettivo

Gli addetti al servizio ispettivo, in quanto pubblici ufficiali secondo la sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 1975, n. 224, se nel corso della loro attività rilevano inadempienze costituenti reati perseguibili d’ufficio devono fare rapporto direttamente all’autorità giudiziaria o all’Ispettorato del lavoro.

Resta comunque fermo l’obbligo di informare il Direttore della Sede di appartenenza.

Querela per i reati perseguibili a querela di parte

La legge 24 novembre 1981, n. 689 ha ampliato le fattispecie perseguibili solo a querela di parte. La circolare chiarisce che la querela può essere proposta solo dal titolare del diritto leso, cioè dall’Istituto, e per esso dall’organo che ne ha la rappresentanza legale.

La legittimazione a proporre querela nell’interesse dell’Istituto spetta esclusivamente al Presidente. Al fine di permettere al Presidente di acquisire i pareri necessari e decidere se agire entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, deve essere trasmessa con urgenza al competente Servizio della Direzione generale una relazione sulla singola fattispecie.

Procedimenti penali in cui l’Istituto è interessato

Quando l’Istituto apprenda della pendenza di un procedimento penale in cui sia parte lesa o comunque abbia interesse, il Direttore dell’Ispettorato regionale o provinciale deve inviare alla Direzione generale una breve relazione del legale, con tutte le informazioni utili alla conoscenza dei fatti.

La relazione deve indicare in particolare:

  • il titolo del reato;
  • i nominativi degli imputati e/o degli indiziati di reità.

Devono inoltre essere formulate concrete proposte operative sull’eventuale esercizio del diritto di querela o dell’azione civile in sede penale sin dalla fase istruttoria, nonché sull’eventuale citazione del responsabile civile ai sensi degli articoli 107 e seguenti c.p.p.

Costituzione di parte civile

Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali a carico dei datori di lavoro contravvenzionati, la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 14/1980.

Nei processi a carico del personale dipendente o di terzi estranei all’Istituto, quando i reati siano commessi ai danni dell’Istituto stesso, la costituzione di parte civile è di competenza del Presidente.

Comunicazione delle decisioni penali

Per assicurare il raccordo con i Servizi centrali, le unità territoriali devono comunicare alla Direzione generale tutte le decisioni emesse dalle magistrature locali in materia penale, ogni volta che l’Istituto risulti comunque interessato.

Punti principali

Obbligo di denuncia e soggetti competenti

L’obbligo di denuncia ex articolo 2 c.p.p. riguarda tutti i dipendenti INAIL che, nell’esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di notizie fondate di reati perseguibili d’ufficio, con esclusione di chi sia assente o in aspettativa. L’adempimento avviene tramite informativa al superiore gerarchico, che ha poi l’obbligo di segnalare i fatti all’autorità giudiziaria. Per i Servizi centrali e il Casellario centrale infortuni la competenza spetta al Direttore generale; per l’Ispettorato centrale riferiscono al Direttore generale tramite il Capo Ispettorato. Per le unità territoriali la denuncia compete ai dirigenti delle strutture interessate (Ispettorati regionali e provinciali, Sedi regionali/provinciali/locali, Uffici locali e Sezioni staccate, Gestione immobili di Roma, Centro di Vigorso di Budrio). La presentazione del rapporto adempie l’obbligo di legge ed evita la responsabilità per omissione o ritardo prevista dagli articoli 361 e 362 c.p.

Attività degli addetti al servizio ispettivo

Gli addetti al servizio ispettivo, in quanto pubblici ufficiali, se vengono a conoscenza di inadempienze che integrano reati perseguibili d’ufficio devono fare direttamente rapporto all’autorità giudiziaria o all’Ispettorato del lavoro. Resta comunque fermo l’obbligo di informare il Direttore della Sede di appartenenza.

Querela per reati non perseguibili d’ufficio

La legge n. 689/1981 ha ampliato le ipotesi di reato perseguibili solo a querela di parte. La facoltà di proporre querela spetta all’Istituto, quale titolare del diritto leso, e in via esclusiva al Presidente, quale rappresentante legale. Per consentire al Presidente di valutare l’opportunità di agire entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, deve essere inviata con urgenza al competente Servizio della Direzione generale una relazione sulla singola fattispecie.

Procedimenti penali di interesse dell’Istituto

Quando l’Istituto venga a conoscenza di un procedimento penale in cui sia parte lesa o comunque abbia interesse, il Direttore dell’Ispettorato regionale o provinciale deve trasmettere alla Direzione generale una breve relazione del legale, indicando i fatti, il titolo del reato e i nominativi degli imputati e/o indiziati. La relazione deve contenere anche proposte operative sull’eventuale esercizio del diritto di querela, sull’azione civile nel processo penale già dalla fase istruttoria e sull’eventuale citazione del responsabile civile ex articoli 107 e seguenti c.p.p.

Costituzione di parte civile

Per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali a carico dei datori di lavoro contravvenzionati si rinvia alla circolare n. 14/1980. Nei processi a carico del personale dipendente o di terzi estranei che abbiano commesso reati ai danni dell’Istituto, la costituzione di parte civile è di competenza del Presidente.

Comunicazione delle decisioni giudiziarie

Le unità territoriali devono comunicare alla Direzione generale tutte le decisioni emesse dalle magistrature locali in materia penale, ogni volta che l’Istituto risulti comunque interessato, così da garantire il necessario raccordo con i Servizi centrali.

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