Cassazione Civile, Sentenza n. 22271/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Notifica di avvisi di accertamento per omessa presentazione delle dichiarazioni IRES e IRAP (anni 2009-2011) a ERRE TRE S.A. (società con sede in Lussemburgo). L'Agenzia notificò mediante raccomandata A/R all'indirizzo lussemburghese (plichi restituiti per mancato ritiro), presso ARGO SRL in Italia (rappresentata si rifiutò di ricevere/firmare) e a mano ad Armando Rangoni in Italia. ERRE TRE S.A. impugnò denunciando la nullità delle notifiche (in particolare per violazione dell'art. 142 c.p.c. nella notifica estera), l'inesistenza di una sede italiana e la perdita della qualifica del legale rappresentante da parte di Rangoni; Rangoni propose ricorso autonomo eccependo anche la propria insussistenza di responsabilità solidale. CTP e poi CTR hanno ritenuto nulle le notifiche e non provata l'esterovestizione; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'art. 60 D.P.R. 600/1973 (comma 4, versione introdotta dal d.l. 25 marzo 2010) consente la notifica mediante raccomandata A/R anche alle società "ab origine" estere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per carenza di indicazione e produzione documentale ai sensi dell'art. 366 c.p.c.; sul merito la Corte ha comunque ritenuto che l'art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 si applica soltanto ai cittadini italiani residenti all'estero e alle società italiane con sede legale all'estero, non alle società "ab origine" straniere. Pertanto la notifica effettuata con semplice spedizione a plico raccomandato all'indirizzo estero della ERRE TRE S.A. non è valida nella fattispecie. La Corte ha inoltre evidenziato che l'Agenzia non aveva impugnato in parte qua altre parti della sentenza della CTR, che sono divenute definitive. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (testo ante riforma 2016, con comma 4 introdotto dal d.l. 25/03/2010)
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente... In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La Corte ha interpretato il comma 4 come norma speciale applicabile esclusivamente ai cittadini italiani residenti all'estero o alle società italiane con sede legale all'estero; non può essere estesa alle società 'ab origine' estere.
Art. 142 c.p.c.
Norma ordinaria sulle notificazioni all'estero. L'art. 60 comma 4 è alternativa e speciale rispetto all'art. 142: quando è applicabile la procedura semplificata ex art. 60 comma 4 questa sostituisce l'art. 142, altrimenti occorre procedere secondo le regole ordinarie o le convenzioni internazionali.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (introduzione del comma 4 all'art. 60)
Norma che ha introdotto la possibilità di notifica mediante raccomandata A/R agli indirizzi AIRE o agli indirizzi risultanti dal registro delle imprese; la Corte richiama il testo per chiarire l'ambito di applicazione, ritenendolo circoscritto ai soggetti italiani (persone fisiche o giuridiche) con residenza/sede estera.
Art. 2188 c.c. (registro delle imprese)
Richiamato dal comma 4 dell'art. 60 quale fonte per individuare l'indirizzo della sede legale estera di societa' italiane; la Corte osserva che il rimando ha senso se il soggetto è un'impresa italiana con sede all'estero, non per una società straniera 'ab origine'.
Art. 366 c.p.c.
Norma procedurale che impone in cassazione l'obbligo di indicare specificamente gli atti e documenti sui quali si fonda il ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di tale indicazione e produzione documentale.
Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007
Decisione che aveva censurato l'inapplicabilità dell'art. 142 c.p.c. nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE; da questa vicenda deriva l'intervento legislativo che ha introdotto il comma 4 dell'art. 60. La Cassazione usa la pronuncia costituente come riferimento storico e argomento per limitare l'applicazione del comma 4 ai soggetti italiani.
Art. 2462 c.c.
Norma sulla responsabilità del socio per perdite e riduzione del capitale sociale; la Corte ha osservato che non trova applicazione automatica rispetto a società di diritto estero e, comunque, la questione risultava assorbita dalla nullità della notifica alla società.
Massime di principio
- L'art. 60, comma 4, D.P.R. 600/1973 (procedura semplificata mediante raccomandata A/R all'indirizzo AIRE o alla sede estera risultante dal registro imprese) si applica principalmente ai cittadini italiani residenti all'estero e alle società italiane con sede legale all'estero; non va interpretato in senso estensivo per ricomprendere società straniere "ab origine".
- Per le società estere "ab origine" le notifiche di atti impositivi devono rispettare le regole ordinarie (art. 142 c.p.c.) e/o le disposizioni delle convenzioni internazionali; la semplice spedizione con raccomandata A/R a un indirizzo estero non garantisce la validità della notifica se la norma speciale non è applicabile.
- Se la raccomandata inviata all'estero ha esito negativo, l'amministrazione deve effettuare ricerche e accertamenti ulteriori (es. verifica AIRE, contatti consolari, controlli su sede legale rilevabile) prima di ricorrere al meccanismo di notifica per irreperibilità: l'onere probatorio grava sull'ente notificante.
- La prova dell'esterovestizione richiede elementi concreti e solidi; elementi deboli (es. accesso e invio di alcune e-mail da un indirizzo consultabile in Italia) possono non essere sufficienti a far valere la sede fiscale effettiva in Italia.
- La notifica a una persona che ha cessato di ricoprire la qualifica di legale rappresentante è invalida: è necessario verificare la qualità ricoperta dal destinatario alla data della notificazione.
- In sede di cassazione l'atto di impugnazione deve indicare e produrre specificamente i documenti posti a fondamento del mezzo (art. 366 c.p.c.); la mancanza di tale indicazione può rendere il ricorso inammissibile.
- Se il ricorso per cassazione non impugna in parte qua specifiche statuizioni della sentenza di merito, tali statuizioni restano operative (res judicata) e non possono essere rimesse in discussione nella parte non impugnata.
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