Cassazione Penale, Sentenza n. 15217/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
contestazione della circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017 che, nell'ambito del regime speciale previsto dall'art. 41‑bis Ord. pen., vietava la ricezione di libri, riviste e altra stampa dall'esterno (familiari, pacchi, consegne in occasione di colloqui) imponendo che ogni stampa autorizzata fosse acquistata all'interno dell'istituto tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione; il ricorrente deduceva una compressione del diritto all'informazione e allo studio
La decisione
la Corte ha ritenuto legittimo il potere dell'Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità attuative delle restrizioni previste dall'art. 41‑bis, valutando che il divieto di ricevere stampa dall'esterno e la previsione di canali controllati per l'acquisto non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto a informarsi e a studiare. Le misure sono state motivate da esigenze concrete e pluriennali di sicurezza (rischio di comunicazioni illecite e messaggi in codice) e sono state considerate proporzionate e funzionali alla finalità di impedire collegamenti tra detenuti e affiliati esterni
Norme richiamate
art. 41‑bis, comma 2, Ordinamento penitenziario
istituisce il regime speciale che sospende alcune regole del trattamento per tutelare ordine e sicurezza esterni e impedire collegamenti tra detenuti e organizzazioni criminali
art. 41‑bis, comma 2‑quater, Ordinamento penitenziario
elenca misure specifiche tipiche del regime, fra cui la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti recapitabili dall'esterno; la norma giustifica limitazioni come quelle sulla stampa
Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017
disposizioni attuative relative all'ingresso, circolazione e detenzione della stampa nelle sezioni speciali
stabilisce il divieto di ricevere libri e riviste dall'esterno e la modalità che la stampa autorizzata debba essere acquistata tramite l'istituto, come misura operativa di sicurezza
Sent. Corte cost. n. 143/2013
sottolinea la finalità primaria del 41‑bis: evitare che detenuti impartiscano direttive agli affiliati in libertà mantenendo il controllo dell'organizzazione
Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. 1, n. 42902/2013 Cesarano; Sez.1 n.4030/2020; Sez.1 n.1774/2014)
sentenze richiamate nel testo
confermano il potere regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria e riconoscono che libri e stampa possono essere talvolta utilizzati come veicoli per comunicazioni illecite, giustificando misure limitative purché motivate e proporzionate
Massime di principio
- Le restrizioni previste per i detenuti sottoposti al 41‑bis mirano prioritariamente a interrompere canali di comunicazione con l'esterno e pertanto possono includere limitazioni sulla ricezione di libri e stampa se sussistono ragioni concrete di rischio.
- L'Amministrazione penitenziaria ha un potere regolamentare per disciplinare l'applicazione pratica delle misure 41‑bis, ma questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della proporzionalità: divieti generali sono più facili da giustificare se fondati su esperienza e dati concreti.
- Le misure sono più solide giuridicamente se prevedono canali alternativi e 'sicuri' per l'esercizio del diritto all'informazione e allo studio (es. acquisto interno, biblioteca dell'istituto), così da ridurre l'impatto sui diritti del detenuto.
- In casi analoghi il controllo giudiziario si concentra su motivazione, proporzionalità e concretezza del rischio: una misura amministrativa può essere annullata se risulta arbitraria, eccessivamente gravosa o priva di sufficiente fondamento fattuale.
- Per chi impugna tali misure è strategico dimostrare l'insussistenza di un concreto pericolo di comunicazioni illecite o la mancanza di misure alternative meno lesive; per l'Amministrazione è importante documentare l'esperienza e i casi che giustificano la restrizione.
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