Sentenza del 22/07/2016 n. 15169 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR, che aveva assoggettato l'intera somma ottenuta mediante capitalizzazione del 50% della pensione integrativa alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi da capitale. Secondo l'Ufficio, trattandosi di un iscritto al fondo pensione anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, occorreva distinguere tra la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti derivanti dai contributi del datore di lavoro e del lavoratore, e il rendimento netto prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Solo quest'ultimo avrebbe potuto beneficiare dell'aliquota del 12,50%, mentre la sorte capitale avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata secondo gli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della CTR della Liguria. Il giudice del rinvio dovrà esaminare il funzionamento del fondo P.I.A./FOND---, verificare se il capitale accantonato sia stato effettivamente investito sul mercato finanziario, determinare il rendimento netto conseguito e quantificare la parte della prestazione riferibile a tale rendimento. Soltanto su quest'ultima parte potrà essere applicata la ritenuta del 12,50%; la parte residua dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà inoltre determinare l'eventuale credito restitutorio del contribuente e regolare le spese del giudizio.
Norme richiamate
Art. 13, comma 9, d.lgs. n. 124/1993
Le prestazioni in forma di capitale ... sono comunque soggetti a tassazione separata, qualora i beneficiari fossero iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto.
La disposizione riguarda gli iscritti ai fondi di previdenza complementare successivi all'entrata in vigore del decreto e non si applica direttamente agli iscritti anteriormente, come il contribuente esaminato.
Art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del d.P.R. n. 917/1986
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative maturate secondo la disciplina previgente e, dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione nei casi indicati dalla normativa.
Art. 6 della legge n. 482/1985
Prevede la ritenuta del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato.
Art. 1, comma 5, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate tra le norme rilevanti per il regime fiscale delle prestazioni previdenziali integrative.
Art. 14 del d.lgs. n. 47/2000
Richiamato in relazione alla disciplina fiscale applicabile alle prestazioni dei fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Massime di principio
- Per i fondi pensione integrativi e le prestazioni liquidate in forma capitale a iscritti anteriori al d.lgs. n. 124/1993, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario netto.
- La sorte capitale, collegata ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, è generalmente soggetta a tassazione separata; il rendimento derivante dall'investimento sul mercato può invece essere assoggettato alla ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482/1985.
- L'aliquota del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma capitalizzata: è necessario dimostrare l'esistenza, l'entità e i criteri di attribuzione di un effettivo rendimento finanziario.
- Il giudice deve analizzare concretamente i meccanismi di funzionamento del fondo, la gestione degli accantonamenti, gli investimenti effettuati e l'eventuale imputazione delle plusvalenze alla posizione individuale.
- Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, secondo l'indirizzo richiamato dalla Corte, trova applicazione il regime di tassazione separata sull'intera prestazione, senza distinzione tra capitale e rendimento.
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