Sentenza del 24/02/2017 n. 4791 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e di irrogazione delle sanzioni, sostenendo che, essendovi tra le eredi una minore, il termine per presentare la dichiarazione di successione dovesse decorrere dal compimento della maggiore età della minore, entro il termine previsto dall'art. 489 c.c. Deducevano inoltre che, alla luce della L. n. 342 del 2000 e della relativa circolare ministeriale, avrebbe dovuto applicarsi il nuovo regime fiscale. Con un secondo motivo lamentavano l'omessa valutazione della questione relativa al possesso dei beni ereditari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto vincolante il principio già affermato nella precedente ordinanza n. 22712/2009: quando il rappresentante legale del minore redige tempestivamente l'inventario, il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione decorre dalla scadenza del termine per redigere l'inventario, e non dal compimento della maggiore età del minore. Poiché nella vicenda l'accettazione con beneficio d'inventario era stata effettuata il 17 marzo 2000, l'inventario era stato redatto il 4 aprile 2000 e la dichiarazione di successione era stata presentata il 15 aprile 2000, risultava applicabile il D.Lgs. n. 346 del 1990. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sul possesso dei beni era stata proposta tardivamente e risultava comunque nuova. È stato confermato l'avviso fiscale e le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, commi 1 e 2, lett. d)
Il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, nel caso di chiamato all'eredità minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario quando questo sia stato tempestivamente redatto.
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'inventario; non si applica, in tale situazione, il termine più ampio collegato al compimento della maggiore età previsto per il caso di mancata redazione dell'inventario.
Codice civile, artt. 485, 487 e 489
Il termine previsto dall'art. 489 c.c. opera, per il minore, al fine di non pregiudicare il diritto di accettare con beneficio d'inventario, di evitare la decadenza dal beneficio o di rinunciare all'eredità.
La proroga fino a un anno dalla maggiore età tutela la posizione civilistica del minore quando il rappresentante non abbia redatto l'inventario, ma non sposta il termine fiscale per la dichiarazione di successione se l'inventario è stato invece compiuto tempestivamente.
L. n. 342 del 2000, art. 69
Il regime introdotto dalla legge non si applica quando, in base alle regole sulla decorrenza del termine, la dichiarazione di successione doveva essere presentata anteriormente alla sua entrata in vigore.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16 novembre 2000
Il nuovo regime deve essere applicato alle dichiarazioni di successione regolarmente presentate dopo il 31 dicembre 2000 nel rispetto dei termini dell'art. 31 del Testo unico, nonché a quelle presentate prima in anticipo rispetto al termine di decadenza.
La circolare è stata invocata dalle contribuenti, ma non ha modificato la conclusione della Corte sulla concreta decorrenza del termine fiscale e sull'applicabilità del precedente regime.
Massime di principio
- Quando un erede minorenne è rappresentato legalmente e l'inventario viene redatto tempestivamente, il termine fiscale per la dichiarazione di successione decorre dalla scadenza del termine per l'inventario e non dal compimento della maggiore età.
- Il termine collegato al primo anno dalla maggiore età previsto dall'art. 489 c.c. ha funzione di tutela civilistica del minore e opera soprattutto quando l'inventario non sia stato redatto dal rappresentante.
- Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione le questioni già decise.
- Le questioni e i fatti nuovi introdotti per la prima volta nel giudizio di rinvio o in cassazione sono normalmente inammissibili, soprattutto se avrebbero dovuto essere dedotti nell'impugnazione originaria dell'atto fiscale.
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