Cassazione Civile, Sentenza n. 24039/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento tributario relativi alle annualità 2010-2012. Il ricorrente, che aveva acquistato all'asta due porzioni immobiliari contigue e aveva successivamente concesso in locazione commerciale la porzione al secondo piano (int. 3), contestava la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio per indebita deduzione di quote di ammortamento, interessi passivi e spese di ristrutturazione ritenute non inerenti all'attività professionale: l'amministrazione aveva imputato alla posizione del contribuente, per il 2010, la somma di € 18.695,00 calcolata in origine come 50% degli importi complessivi riferiti alle due porzioni. In particolare il ricorrente deduceva: nullità degli atti per mancanza/irregolarità della delega di firma agli atti di verifica; carenza di motivazione dell'avviso (motivazione per relationem al PVC); violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; omessa valutazione della unitarietà e strumentalità dell'immobile (e quindi deducibilità dei costi di ristrutturazione); errata qualificazione fiscale dell'immobile data la locazione a terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: (i) il vizio relativo alla delega di firma è stato ritenuto infondato perché dall'istruttoria di merito risultava acquisita la prova della valida delega e, comunque, la giurisprudenza richiede all'Amministrazione di provare la delega se contestata; (ii) è stato confermato che la motivazione per relationem dell'avviso, quando si fonda su un processo verbale di constatazione (PVC) eseguito in contraddittorio o comunque notificato/comunicato al contribuente, è legittima e sufficiente; (iii) molte delle censure erano inammissibili perché costituivano critiche di merito all'apprezzamento delle prove e delle risultanze di causa compiuto dalla Commissione tributaria regionale; la CTR aveva correttamente rideterminato la ripresa a tassazione nella misura del 40% degli importi contestati (ossia conferendo una parziale accoglienza all'appello del contribuente rispetto alla precedente valutazione dell'Ufficio) e tale valutazione non è stata censurata per vizio di diritto. Limitatamente alle spese, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali all'Agenzia per € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento in sede di definizione agevolata (art. 6, comma 10, d.l. 119/2018) essendovi stata istanza e pagamento parziale in grado di sospendere il giudizio.
Norme richiamate
art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere del capo dell'ufficio o di funzionario da questi delegato; se la sottoscrizione è contestata incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'efficacia della delega. La delega deve indicare il nominativo del delegato per essere valida.
art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; il rinvio per relationem al PVC è valido se il PVC è stato portato a conoscenza del contribuente.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 58 e art. 36 richiamati)
Richiamate a supporto delle questioni processuali relative alla notifica, alla delega e alla motivazione: principi procedurali del contenzioso tributario e limiti del sindacato di merito in sede di appello e ricorso per cassazione.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 7, 12
Riferimenti ai diritti di difesa e al contraddittorio del contribuente; la Corte ha verificato che non è stato leso il diritto di difesa quando il PVC era noto o redatto in contraddittorio.
art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c.
Richiamati in ordine all'onere della prova: l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e la relativa delega se contestata; la contestazione dei fatti di causa e le prove decisive rientrano nell'apprezzamento di merito.
D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (art. 20, sul reggente)
La firma del reggente può essere valida per l'avviso quando questi sostituisce temporaneamente il dirigente; la Corte cita orientamenti che ammettono la sottoscrizione del reggente come valida.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6, comma 10)
Norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; il contribuente aveva depositato istanza e versato una somma ai fini della sospensione del giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)
Riferimento procedurale relativo agli effetti processuali e agli adempimenti connessi al versamento nelle procedure di definizione; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'operazione di versamento.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla legittimità degli accertamenti d'ufficio del giudice, nonché al rispetto del contraddittorio.
Massime di principio
- Se la legittimità della sottoscrizione/ delega di un avviso di accertamento è contestata, l'onere di prova grava sull'Amministrazione: la delega deve risultare documentata e, secondo la giurisprudenza, indicare il nominativo del delegato; in mancanza la nullità può essere dedotta.
- La motivazione dell'avviso per relationem (rinvio a verbale di constatazione/PVC) è valida se il PVC è stato redatto in contraddittorio o comunque portato a conoscenza del contribuente; non è necessario che l'Ufficio riproduca nell'avviso tutte le prove acquisite.
- Le censure in Cassazione che si limitano a criticare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sono inammissibili: la Corte di cassazione sindaca la corretta applicazione del diritto, non il merito delle valutazioni probatorie purché adeguatamente motivate.
- Nelle controversie su deducibilità/inerenza di spese relative a più porzioni immobiliari acquistate e gestite unitariamente, il contribuente deve fornire elementi concreti (es. documentazione d'uso effettivo, mancata concessione a terzi, riunificazione catastale se rilevante, criteri di ripartizione delle spese) per dimostrare la strumentalità; l'Amministrazione può legittimamente ripartire o ricondurre a tassazione le quote ritenute non inerenti.
- La gestione processuale di istanze di definizione agevolata sospende taluni giudizi se correttamente documentata e versata; chi domanda la definizione deve munirsi e conservare le prove del pagamento e degli adempimenti normativi per non perdere gli effetti sospensivi.
- Quando l'avviso si fonda su un verbale di verifica redatto in presenza del contribuente, si ritiene in re ipsa che il contribuente abbia avuto conoscenza degli elementi posti a base dell'accertamento, semplificando la legittimità della motivazione per relationem.
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