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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24039/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento tributario relativi alle annualità 2010-2012. Il ricorrente, che aveva acquistato all'asta due porzioni immobiliari contigue e aveva successivamente concesso in locazione commerciale la porzione al secondo piano (int. 3), contestava la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio per indebita deduzione di quote di ammortamento, interessi passivi e spese di ristrutturazione ritenute non inerenti all'attività professionale: l'amministrazione aveva imputato alla posizione del contribuente, per il 2010, la somma di € 18.695,00 calcolata in origine come 50% degli importi complessivi riferiti alle due porzioni. In particolare il ricorrente deduceva: nullità degli atti per mancanza/irregolarità della delega di firma agli atti di verifica; carenza di motivazione dell'avviso (motivazione per relationem al PVC); violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; omessa valutazione della unitarietà e strumentalità dell'immobile (e quindi deducibilità dei costi di ristrutturazione); errata qualificazione fiscale dell'immobile data la locazione a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In motivazione: (i) il vizio relativo alla delega di firma è stato ritenuto infondato perché dall'istruttoria di merito risultava acquisita la prova della valida delega e, comunque, la giurisprudenza richiede all'Amministrazione di provare la delega se contestata; (ii) è stato confermato che la motivazione per relationem dell'avviso, quando si fonda su un processo verbale di constatazione (PVC) eseguito in contraddittorio o comunque notificato/comunicato al contribuente, è legittima e sufficiente; (iii) molte delle censure erano inammissibili perché costituivano critiche di merito all'apprezzamento delle prove e delle risultanze di causa compiuto dalla Commissione tributaria regionale; la CTR aveva correttamente rideterminato la ripresa a tassazione nella misura del 40% degli importi contestati (ossia conferendo una parziale accoglienza all'appello del contribuente rispetto alla precedente valutazione dell'Ufficio) e tale valutazione non è stata censurata per vizio di diritto. Limitatamente alle spese, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese processuali all'Agenzia per € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento in sede di definizione agevolata (art. 6, comma 10, d.l. 119/2018) essendovi stata istanza e pagamento parziale in grado di sospendere il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 42 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere del capo dell'ufficio o di funzionario da questi delegato; se la sottoscrizione è contestata incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'efficacia della delega. La delega deve indicare il nominativo del delegato per essere valida.

  • art. 56 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; il rinvio per relationem al PVC è valido se il PVC è stato portato a conoscenza del contribuente.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 58 e art. 36 richiamati)

    Richiamate a supporto delle questioni processuali relative alla notifica, alla delega e alla motivazione: principi procedurali del contenzioso tributario e limiti del sindacato di merito in sede di appello e ricorso per cassazione.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 7, 12

    Riferimenti ai diritti di difesa e al contraddittorio del contribuente; la Corte ha verificato che non è stato leso il diritto di difesa quando il PVC era noto o redatto in contraddittorio.

  • art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c.

    Richiamati in ordine all'onere della prova: l'Amministrazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e la relativa delega se contestata; la contestazione dei fatti di causa e le prove decisive rientrano nell'apprezzamento di merito.

  • D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (art. 20, sul reggente)

    La firma del reggente può essere valida per l'avviso quando questi sostituisce temporaneamente il dirigente; la Corte cita orientamenti che ammettono la sottoscrizione del reggente come valida.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6, comma 10)

    Norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; il contribuente aveva depositato istanza e versato una somma ai fini della sospensione del giudizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)

    Riferimento procedurale relativo agli effetti processuali e agli adempimenti connessi al versamento nelle procedure di definizione; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'operazione di versamento.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla legittimità degli accertamenti d'ufficio del giudice, nonché al rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Se la legittimità della sottoscrizione/ delega di un avviso di accertamento è contestata, l'onere di prova grava sull'Amministrazione: la delega deve risultare documentata e, secondo la giurisprudenza, indicare il nominativo del delegato; in mancanza la nullità può essere dedotta.
  • La motivazione dell'avviso per relationem (rinvio a verbale di constatazione/PVC) è valida se il PVC è stato redatto in contraddittorio o comunque portato a conoscenza del contribuente; non è necessario che l'Ufficio riproduca nell'avviso tutte le prove acquisite.
  • Le censure in Cassazione che si limitano a criticare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito sono inammissibili: la Corte di cassazione sindaca la corretta applicazione del diritto, non il merito delle valutazioni probatorie purché adeguatamente motivate.
  • Nelle controversie su deducibilità/inerenza di spese relative a più porzioni immobiliari acquistate e gestite unitariamente, il contribuente deve fornire elementi concreti (es. documentazione d'uso effettivo, mancata concessione a terzi, riunificazione catastale se rilevante, criteri di ripartizione delle spese) per dimostrare la strumentalità; l'Amministrazione può legittimamente ripartire o ricondurre a tassazione le quote ritenute non inerenti.
  • La gestione processuale di istanze di definizione agevolata sospende taluni giudizi se correttamente documentata e versata; chi domanda la definizione deve munirsi e conservare le prove del pagamento e degli adempimenti normativi per non perdere gli effetti sospensivi.
  • Quando l'avviso si fonda su un verbale di verifica redatto in presenza del contribuente, si ritiene in re ipsa che il contribuente abbia avuto conoscenza degli elementi posti a base dell'accertamento, semplificando la legittimità della motivazione per relationem.

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