Cassazione Civile, Sentenza n. 24068/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
CONSOB impugnava la decisione della Corte d'appello di Perugia che, in parte, aveva ritenuto infondato l'addebito mosso ai membri del Collegio sindacale per presunta omissione di vigilanza in relazione alla concessione da parte del consiglio di amministrazione di TerniEnergia di una procura molto ampia a Paolo Ricci, già dimessosi da consigliere per motivi legati al rispetto delle 'quote rosa'. CONSOB sosteneva che l'ordinamento delle società per azioni non consente che le funzioni gestorie siano delegate a soggetti non amministratori quando, per ampiezza dell'oggetto, entità economica, durata e assenza di procedure preventive e limiti, la delega determini una vera e propria sostituzione dell'organo amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di CONSOB, ritenendolo fondato, e ha cassato la decisione impugnata. La Corte ha affermato il principio secondo cui non è consentito agli amministratori delegare a terzi poteri che, per vastità dell'oggetto, rilevanza economica, assenza di prescrizioni preventive e di procedure di controllo, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. La causa è stata rimessa al giudice di merito per il prosieguo secondo il principio enunciato; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 149, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
art. 149, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 58/1998
usata per inquadrare l'obbligo di vigilanza a carico del collegio sindacale nei confronti di condotte societarie contestate; CONSOB aveva sanzionato per omissione di vigilanza ai sensi di questa disposizione
art. 2380-bis cod. civ.
la gestione dell'impresa spetta 'esclusivamente' agli amministratori: la Corte ricava da ciò il principio di esclusività delle competenze gestorie e il divieto di sostituire l'organo amministrativo con terzi
art. 2381 cod. civ.
stabilisce le regole sulla delega interna agli amministratori (amministratori delegati, comitato esecutivo), i limiti di delega e gli obblighi di controllo e informazione che rendono problematico il conferimento di poteri gestori a soggetti esterni
art. 2384 cod. civ.
riguarda la rappresentanza e la sua opponibilità ai terzi; la sentenza lo richiama per evidenziare il quadro normativo predefinito sulla rappresentanza e i limiti derivanti dalla responsabilità
art. 2392 cod. civ.
richiamato in tema di responsabilità degli amministratori per il corretto esercizio dei poteri delegati e per la vigilanza sull'operato del mandatario
artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-bis cod. civ.
artt. 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501ter, 2506bis
elenchati come esempi di materie che non possono essere delegate (es. redazione del bilancio, operazioni sul capitale, progetti di fusione/scissione), a sostegno del principio che esistono limiti inderogabili alla delega
art. 2383 cod. civ.
richiamato nel contesto della prevenzione di cristallizzazioni di potere e del potere di revoca da parte dell'assemblea quale presidio contro l'abuso delle attribuzioni amministrative
art. 2740 cod. civ.
citato per richiamare il principio della responsabilità patrimoniale e i limiti alla limitazione della responsabilità che giustificano tutele contro travisamenti della forma societaria
Cost., artt. 35, 41, 42, 47
artt. 35, 41, 42, 47 Cost.
richiamati come principi costituzionali (tutela del lavoro, iniziativa privata, proprietà, tutela del risparmio) che orientano le cautele nell'ordinamento societario
Massime di principio
- Non è lecito per gli amministratori delegare a soggetti terzi, non amministratori, poteri che per ampiezza dell'oggetto o rilevanza economica sostituiscano di fatto la gestione dell'impresa: tali procure abdicative sono invalide e possono configurare responsabilità.
- Sono ammissibili procure o mandati a terzi limitati ad atti specifici (ad negotia) e non a un insieme di poteri che incidano sulla gestione ordinaria o straordinaria dell'oggetto sociale; la valutazione tiene conto di ampiezza, frequenza, importo e durata delle operazioni delegate.
- Per rendere lecita una delega a terzi occorre prevedere limiti chiari (tipologia di operazioni, limiti numerici e cumulativi, durata), procedure di autorizzazione e controllo, possibilità di revoca e obblighi informativi e di rendicontazione all'organo amministrativo e al collegio sindacale.
- Nei casi di società quotate o vigilate si devono altresì osservare i presidi previsti dal TUF e dallo statuto: composizione del consiglio, amministratori indipendenti, obblighi di trasparenza; deleghe che aggirino tali presidi sono particolarmente problematiche.
- Il collegio sindacale ha il dovere di vigilare: ove la delega a terzi sia tale da integrare una sostituzione dell'organo amministrativo, il mancato rilievo costituisce omissione sanzionabile; d'altra parte spetta all'assemblea il giudizio di merito sulle scelte gestionali purché legittime.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, prima di attribuire poteri significativi a terzi gli amministratori devono motivare la scelta, fissare limiti chiari, stabilire meccanismi di controllo immediato e continuativo e prevedere espressi divieti/limitazioni in caso di conflitti d'interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24011/2022 del 03/08/2022
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24039/2022 del 03/08/2022
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24051/2022 del 03/08/2022
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24058/2022 del 03/08/2022
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24061/2022 del 03/08/2022
- Sentenza civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 24073/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →