Cassazione Civile, Sentenza n. 24011/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto n. 3213/2018 della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione ex art. 4 legge n. 89/2001 per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare (aperta l'8/10/2001 e chiusa con decreto del 21/06/2016). Questione centrale: determinare se il "termine lungo" per l'impugnazione del decreto di chiusura del fallimento fosse di un anno (testo anteriore dell'art. 327 c.p.c.) o di sei mesi (testo successivo alla modifica introdotta dalla legge n. 69/2009), ossia se, ai fini dell'art. 58 della legge n. 69/2009, si debba fare riferimento alla data di apertura del fallimento, alla data di chiusura o alla data di instaurazione del sub-procedimento di reclamo/chiusura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui, per i fallimenti aperti prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 169/2007, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare il decreto di chiusura è quello di un anno (testo anteriore alla modifica dalla legge n. 69/2009) e non quello di sei mesi; la data cui fare riferimento per applicare l'art. 58 della legge n. 69/2009 è la data di apertura del fallimento e non la data di chiusura né l'eventuale data di insinuazione al passivo di ciascun creditore. Inoltre, se il decreto di chiusura è stato comunicato mediante raccomandata A.R., il termine per la domanda indennitaria ex art. 4 legge n. 89/2001 decorre dal quindicesimo giorno dall'avvenuta comunicazione; in mancanza di comunicazione il decreto diventa definitivo allo spirare del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Norme richiamate
legge n. 89/2001, art. 4
Disciplina la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo; il termine di decadenza per proporre tale domanda decorre da quando il decreto di chiusura del fallimento è divenuto definitivo (o dal quindicesimo giorno dall'avvenuta comunicazione se questa è avvenuta mediante raccomandata A.R.).
art. 327 c.p.c.
Regola il cosiddetto "termine lungo" per l'impugnazione; la Corte ha stabilito che per i fallimenti aperti prima delle modifiche la misura applicabile è il termine di un anno (testo anteriore alla modifica) e non il termine di sei mesi previsto dal testo successivo alla legge n. 69/2009.
legge n. 69/2009, art. 58, primo comma
Disposizione transitoria che stabilisce che le modifiche al codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore; la Corte interpreta che la data rilevante è quella di apertura della procedura fallimentare, non la data del sub-procedimento di impugnazione o della chiusura.
d.lgs. n. 169/2007, art. 150
Norma transitoria che dispone che le procedure fallimentari pendenti sono definite secondo la legge anteriore; è richiamata per confermare che alle procedure aperte prima delle modifiche si applicano le regole precedenti.
art. 119 legge fallimentare
Riguarda le modalità di comunicazione del decreto di chiusura; la Corte costituzionale (sent. n. 279/2010) ha dichiarato incostituzionale il comma 2 nel testo anteriore per motivi legati alla tutela dell'accesso al giudice e all'uguaglianza, con effetti sulla decorrenza dei termini.
Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2010
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 119 L.F. (testo anteriore), stabilendo che il termine per il reclamo non può decorrere dalla sola pubblicazione ma dalla comunicazione dell'avvenuto deposito mediante raccomandata A.R. o altro mezzo previsto, con conseguenze sulla decorrenza del termine per l'impugnazione.
art. 26 legge fallimentare (richiamata)
Richiamata in tema di rimedi avverso i decreti del giudice delegato e della disciplina del reclamo davanti al tribunale fallimentare; la Corte precisa che per le procedure antecedenti alle riforme non opera il termine di cui all'art. 26 per effetto delle successive modifiche e interpretazioni.
art. 6 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale; artt. 111 e 117 Costituzione
Norme invocate in relazione alla tutela dei diritti processuali, all'accesso giurisdizionale e alla tutela dei diritti patrimoniali; la decisione tiene conto della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale sulla correttezza dei termini e delle comunicazioni processuali.
Massime di principio
- Per fallimenti aperti prima delle modifiche normative successive (d.lgs. n. 169/2007 e disposizioni correlate), il termine lungo ex art. 327 c.p.c. per impugnare il decreto di chiusura è quello di un anno (testo anteriore alla modifica), non sei mesi.
- Per stabilire se si applichi il testo anteriore o posteriore di una norma modificata, ai fini dell'art. 58 legge n. 69/2009 si prende come riferimento la data di apertura della procedura principale (sentenza di dichiarazione di fallimento), e non la data di chiusura né la data di insinuazione al passivo del singolo creditore.
- Se il decreto di chiusura è stato comunicato tramite raccomandata A.R., i termini per la domanda indennitaria decorrono dal quindicesimo giorno dopo la comunicazione; se la comunicazione manca, il decreto diventa definitivo allo spirare del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
- Il termine lungo deve essere uniforme per tutti i creditori quando la procedura è stata aperta prima delle modifiche: non può variare in funzione della data di insinuazione del singolo creditore.
- Nelle controversie che coinvolgono norme modificate da disposizioni transitorie, è fondamentale verificare la data di instaurazione del giudizio presupposto e le norme transitorie (d.lgs. n. 169/2007, art. 150; legge n. 69/2009, art. 58) per determinare quale testo normativo sia applicabile.
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