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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06338/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso una cartella di pagamento per TARSU. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 23 d.lgs. n. 546/1992, censurando la statuizione con cui il giudice d'appello aveva escluso la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i vizi relativi agli atti presupposti, alla motivazione del ruolo e alla sua esecutività, ritenendo legittimato solo l'ente titolare della pretesa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che, ove il merito fosse stato esaminato, la cartella avrebbe dovuto essere annullata per mancanza di prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 per carenza di motivazione del ruolo e della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nelle controversie sulla cartella di pagamento impugnata per omessa notifica o invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario, spettando a quest'ultimo la facoltà di chiamare in giudizio l'ente ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999. L'erronea esclusione della legittimazione passiva dell'agente aveva precluso l'esame del merito della dedotta nullità della cartella, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese. I motivi secondo e terzo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore, senza configurare un litisconsorzio necessario tra i due soggetti nelle controversie sulla cartella di pagamento.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma processuale sulla legittimazione passiva nel giudizio tributario, in coordinamento con l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999.

  • art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della cartella in mancanza di prova della notificazione degli avvisi di accertamento presupposti.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato a sostegno del vizio di carenza di motivazione della cartella e del ruolo.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato a sostegno della doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto per l'erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro per le censure di violazione di legge relative alla mancata prova della notifica e alla motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la cartella di pagamento, il contribuente che deduca vizi della notifica o invalidità degli atti impositivi presupposti può convenire indifferentemente l'ente impositore o l'agente della riscossione.
  • Tra ente impositore e agente della riscossione non vi è litisconsorzio necessario; l'eventuale coinvolgimento dell'ente può essere curato dall'agente mediante chiamata in causa ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
  • L'erronea esclusione della legittimazione passiva dell'agente della riscossione su vizi relativi agli atti presupposti integra un errore di diritto che impedisce l'esame del merito della contestazione sulla cartella e impone la cassazione con rinvio.
  • Quando una questione preliminare processuale preclude l'esame del merito, le censure ulteriori sul contenuto dell'atto impugnato restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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