Cassazione Civile, Sentenza n. 19774/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento fiscali (anni 2003-2005) fondati su documentazione extracontabile e su movimentazioni bancarie acquisite dalla Guardia di Finanza; censure principali: mancata allegazione o motivazione dell'autorizzazione all'acquisizione dei dati bancari, illegittimità dell'accesso e dell'utilizzo dei conti correnti dei soci per ricondurre operazioni alla società, vizio di motivazione degli avvisi e mancato rispetto del litisconsorzio necessario (in relazione alla società Albergo Colombo), oltre a doglianze sull'onere della prova e sul mancato riconoscimento dei costi deducibili
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondati i sei motivi proposti: - nessun litisconsorzio necessario in presenza di definizione/conciliazione della posizione della società terza (Albergo Colombo); - l'autorizzazione richiesta alla Procura per l'utilizzo, in sede fiscale, di documenti acquisiti in sede penale non richiede motivazione e l'accesso disposto dall'autorità giudiziaria penale è assistito da garanzie diverse e maggiori; - l'utilizzo delle movimentazioni bancarie intestate a soci o terzi è legittimo per accertamenti su società di persone (o società a base ristretta), salvo prova contraria della loro estraneità, ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973; - lo "ius superveniens" (art. 7-quater D.L. 193/2016 conv. L.225/2016) è norma di natura sostanziale e non si applica retroattivamente agli accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore; - in un accertamento analitico-induttivo è onere del contribuente dimostrare i costi deducibili. Spese di giudizio compensate a carico del ricorrente per euro 10.000 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Consente all'Ufficio di utilizzare indagini bancarie e le movimentazioni di conti intestati a soci/terzi per ricondurre operazioni alla società; tale riferibilità è ammissibile specie per società di persone o imprese a ristretta base partecipativa salvo prova contraria del contribuente
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Norma sull'accesso domiciliare e acquisizione di documenti bancari in ambito fiscale; la Corte distingue l'accesso disposto in sede penale (con sequestro/perquisizione) dalla fattispecie disciplinata fiscalmente e rileva che la normativa fiscale non impone motivazione dell'autorizzazione
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Fa distinzione tra accertamento analitico-induttivo (art.39, primo comma) e accertamento induttivo 'puro' (secondo comma); nel primo l'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Riferimento normativo per accessi domiciliare in ambito IVA; la Corte segnala che le norme citate dal ricorrente riguardavano l'accesso in sede fiscale e non l'acquisizione in sede penale
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Norma sul dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte rileva che l'autorizzazione interna per indagini bancarie ha natura organizzativa/meramente preparatoria e non è soggetta all'obbligo di motivazione come un provvedimento impositivo
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Riferimento normativo in tema di motivazione degli atti impositivi; la Corte distingue gli atti organizzativi interni dalle tipologie di atti per cui la motivazione è prescritta
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 18
Previsioni procedurali relative al processo tributario invocate dai ricorrenti per censure di nullità e difetti processuali; la Corte ha esaminato le doglianze sulla base di tali rimedi e le ha ritenute infondate
Costituzione, art. 53
Richiamata in relazione all'imposizione fiscale e alla proporzionalità del trattamento; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata nella vicenda
D.L. n. 193 del 2016, art. 7‑quater (conv. L. 225/2016)
Norma che limita la rilevanza dei prelevamenti ai fini della determinazione dei maggiori redditi (soglie giornaliere/mensili); la Corte ha stabilito che si tratta di norma sostanziale e non si applica retroattivamente alle controversie anteriori alla sua entrata in vigore
Codice di procedura civile, art. 360 (mezzi di impugnazione alla Corte di Cassazione)
Richiamato come base per le denunzie di violazione di legge e vizio di motivazione (nn. 3,4,5): la Corte ha esaminato i motivi ex art.360 e li ha ritenuti infondati
Massime di principio
- Se documenti e conti bancari sono stati acquisiti in sede penale con provvedimento dell'autorità giudiziaria e poi autorizzati all'uso fiscale, la mancanza di una motivazione formale dell'autorizzazione non invalida automaticamente il loro utilizzo in sede fiscale
- Per società di persone o imprese a base ristretta le movimentazioni bancarie intestate ai soci o a terzi possono essere ricondotte alla società ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, salvo che il contribuente non dimostri l'estraneità delle singole operazioni
- Il litisconsorzio necessario con terzi (es. altra società partecipata) non sussiste se la posizione di tali terzi è stata già definita o conciliata, eliminando il rischio di contrasto di giudicati
- Le modifiche normative successive (ius superveniens) che sono di natura sostanziale non si applicano retroattivamente a rapporti o accertamenti anteriori alla loro entrata in vigore
- Nell'accertamento analitico‑induttivo (art.39, primo comma DPR 600/1973) l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili grava sul contribuente; l'Ufficio non è tenuto a riconoscerli forfettariamente
- La mera mancata allegazione di un processo verbale di constatazione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto se la parte ha effettivamente avuto conoscenza del contenuto o ha ricevuto copia
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