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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1625 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Cessione d'azienda - Rimborso Iva - Legittimazione - Cessionario azienda - Sussiste - Termine di decadenza - Art. 21 d.lgs. 546/1992 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione dell'eccedenza IVA relativa agli anni 2002 e 2003, sostenendo di essere legittimato a presentare la domanda in quanto cessionario dell'azienda e soggetto in continuità sostanziale con il precedente esercente. La questione riguardava sia la legittimazione del cessionario a ottenere il rimborso di un'imposta versata dal cedente, sia il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione. Sebbene il ricorso contro il silenzio-rifiuto fosse stato presentato nel 2012, il ricorrente aveva mantenuto un comportamento solerte e aveva interrotto la prescrizione.

La decisione

È stata riconosciuta la legittimazione del cessionario dell'azienda a chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA indebitamente versata dal cedente, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA e della continuità sostanziale dell'attività d'impresa. Il ricorso contro il silenzio-diniego è stato ritenuto validamente proposto: la domanda di rimborso doveva essere presentata entro due anni dal pagamento dell'indebito, mentre il ricorso contro il rifiuto tacito poteva essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda. Il diritto al rimborso non è risultato prescritto, poiché la prescrizione decennale era stata interrotta dagli atti del creditore.

Norme richiamate

  • Art. 288 TFUE e principio di neutralità dell'IVA

    Il diritto dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia prevalgono sulle norme interne incompatibili. Il principio di neutralità dell'IVA consente di assicurare il recupero dell'imposta indebitamente versata anche tramite il cessionario dell'azienda, quando vi sia continuità sostanziale dell'attività.

  • Art. 21 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione, presentata entro due anni dal pagamento dell'indebito.

    La domanda di rimborso deve rispettare il termine decadenziale biennale decorrente dal pagamento indebito. Trascorsi novanta giorni dalla domanda senza risposta dell'Amministrazione, il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto.

  • Prescrizione decennale del diritto al rimborso IVA

    Il termine di prescrizione del diritto al rimborso dell'eccedenza IVA decorre, di regola, dalla scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione deve eseguire il rimborso, ossia tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale. La prescrizione può essere interrotta dagli atti del creditore.

Massime di principio

  • In caso di cessione d'azienda, il cessionario può essere legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata dal cedente quando subentra nella medesima attività e sussiste una continuità sostanziale dell'impresa.
  • Il principio di neutralità dell'IVA impedisce che irregolarità o differenze meramente formali tra cedente e cessionario determinino la perdita definitiva del diritto al recupero dell'imposta indebitamente versata.
  • La domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell'indebito; decorso il termine previsto senza risposta, il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto dopo novanta giorni.
  • La prescrizione del diritto al rimborso è distinta dalla decadenza processuale: la prima riguarda l'estinzione del diritto sostanziale e può essere interrotta, mentre la seconda riguarda il termine per presentare la domanda o il ricorso.
  • Per conservare il diritto è opportuno presentare tempestivamente la richiesta di rimborso e compiere atti formali idonei a interrompere la prescrizione, documentando la continuità dell'attività e il collegamento tra cedente e cessionario.

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