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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17532/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Adelio impugnava la conferma della condanna per il reato di falso (retrodazione della data di acquisizione al protocollo di una relazione tecnica) denunciando: (1) vizio nella valutazione delle prove e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che i messaggi WhatsApp, la data e il destinatario non provavano che la comunicazione si riferisse all'atto contestato; (2) innocuità del falso, perché la retrodatazione non avrebbe inciso sul significato/probatività dell'atto né arrecato pregiudizio all'ente o a terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile poiché la censura sull'uso e sulla valutazione delle regole probatorie dell'art. 192 c.p.p. non integra un vizio di legge processuale appellabile in cassazione e, comunque, la rivalutazione alternativa delle risultanze è preclusa nel giudizio di legittimità quando la motivazione del giudice di merito non sia manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi dell'innocuità: la alterazione della data di protocollo incide sulla funzione certificativa del documento ed è idonea a trarre in inganno la P.A. e i terzi. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte non ha esaminato eventuali successivi effetti di prescrizione; ha condannato la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, primo comma, lett. c) ed e)

    Limita le censure ammissibili in cassazione; non consente di trasformare in ragione di diritto processuale le doglianze che attengono alla valutazione delle prove non sanzionate da nullità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disciplina i criteri di valutazione della prova; la sua inosservanza, se non prevista a pena di nullità o altro vizio di legge, non costituisce motivo idoneo in cassazione per rimettere in discussione la valutazione di merito

  • art. 479 cod. pen.

    Norma penale relativa al falso in atti pubblici o privati richiamata nel capo di imputazione (reato confermato in primo e secondo grado)

  • d.P.R. 380/2001

    art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma del Testo Unico dell'edilizia richiamata quale oggetto della contravvenzione amministrativa contestata in capo B

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e possibile somma da versare alla Cassa delle Ammende)

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la rivalutazione delle prove di merito richiamando l'art. 192 c.p.p., salvo che non si censuri l'inosservanza di norme processuali la cui violazione sia espressamente sanzionata come vizio rilevabile in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito se la motivazione di questi ultimi non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Il concetto di 'falso innocuo' è molto restrittivo: è escluso quando la falsità riguarda aspetti inerenti alla funzione certificativa del documento (es. data di protocollo), poiché tale alterazione è idonea a trarre in inganno la pubblica amministrazione o i terzi.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non può esaminare eventi sopravvenuti (es. prescrizione) verificatisi dopo la sentenza di secondo grado.
  • Per impugnazioni in cassazione è importante formulare motivi fondati su violazioni di norme di diritto chiaramente recepibili in sede di legittimità (articolazione specifica dei vizi rilevabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.) o su vizi di motivazione specificamente censurabili.

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