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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13311/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado che lo condannava per tentato furto in un supermercato. La difesa aveva chiesto l'assoluzione ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p., sostenendo l'inidoneità del tentativo e l'inoffensività della condotta (sostanzialmente che il tentativo di impossessamento fosse incapace di produrre l'evento per inefficienza strutturale o strumentale dei mezzi usati). La Corte d'Appello ritenne il motivo generico e privo di specifiche spiegazioni sul perché la condotta fosse priva di determinabilità causale; il ricorrente in Cassazione denunciava violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 591, comma 1, e 581 c.p.p.), lamentando che il giudice d'appello non avesse applicato correttamente i filtri di ammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi, richiamando la giurisprudenza e la normativa che impongono l'indicazione puntuale dei capi e dei punti della decisione e delle ragioni di diritto e di fatto. È stata confermata la necessità di deduzioni concrete rispetto alla motivazione di primo grado; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    La norma è stata richiamata dalla difesa come fondamento della richiesta di assoluzione per inidoneità del tentativo/inoffensività; dalla motivazione della Corte emerge che tale eccezione richiede una specifica argomentazione su perché il tentativo fosse materialmente inefficace nel produrre l'evento.

  • art. 591, comma 1 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma procedurale relativa ai vizi di motivazione e alla responsabilità del giudice; impiegato dalla Cassazione nel quadro della valutazione di inammissibilità per difetto di motivazione e specificità.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma che disciplina i requisiti formali dell'atto di appello; la giurisprudenza e la Corte hanno interpretato la norma nel senso che l'appello deve indicare con specificità i capi e i punti della decisione impugnata e i motivi di fatto e di diritto a sostegno, pena l'inammissibilità.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica dell'art. 581 c.p.p.)

    La novella ha rafforzato il requisito di specificità dell'atto di gravame, prevedendo espressamente a pena di inammissibilità l'indicazione puntuale dei capi e dei punti della decisione, delle richieste e dei motivi; principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibile l'appello e, di conseguenza, il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Un'appello in materia penale deve contenere motivi specifici e argomentati: semplici formule di stile o confutazioni generiche della decisione di primo grado sono idonee all'inammissibilità.
  • Quando si deduce l'inidoneità del tentativo o l'inoffensività della condotta (art. 49, comma 2, c.p.) è necessario spiegare concretamente il nesso causale mancato o l'inefficienza dei mezzi usati, collegando le argomentazioni a passaggi specifici della motivazione del primo grado e ai fatti contestati.
  • La valutazione di ammissibilità dell'appello (art. 581 c.p.p.) richiede che l'impugnante indichi i capi e i punti della decisione che intende contestare; più dettagliata è la motivazione del primo giudice, più rigorosa deve essere la specificità dell'appello.
  • Se l'appello è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, anche il ricorso per cassazione sarà inammissibile: la Cassazione non entra nel merito quando il vizio è inerente alla carenza di specificità.
  • In fase difensiva è preferibile collegare le censure a elementi fattuali specifici (orari, comportamento materiale, modalità della condotta, mezzi impiegati, elementi probatori) e a passaggi motivazionali del giudice di primo grado per evitare il rigetto per genericità.
  • Nel redigere l'atto di appello conviene richiamare la normativa e la giurisprudenza rilevante e motivare punto per punto le ragioni dell'impugnazione, indicando i provvedimenti e i capi che si vogliono riformare per agevolare il controllo di ammissibilità.

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