Sentenza del 13/11/2015 n. 23215 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la riscossione di una maggiore imposta relativa alla compravendita di un terreno. Dopo che i ricorsi della contribuente contro l’avviso di accertamento e il successivo avviso di liquidazione erano stati dichiarati inammissibili, l’Agenzia iscriveva a ruolo le somme e notificava la cartella. La contribuente sosteneva che l’iscrizione a ruolo fosse decaduta ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973 e che la cartella fosse carente di motivazione. L’Agenzia contestava tale decisione, sostenendo che, essendosi formato il giudicato sulla pretesa tributaria, fosse applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, anziché il termine decadenziale previsto per i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidamento successivo dei principi applicati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c) (richiamato nella sentenza anche in relazione all’art. 25)
Il termine decadenziale previsto per l’iscrizione a ruolo riguarda i crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e non si applica, secondo la Corte, quando la pretesa tributaria sia stata definita da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
In materia di imposta di registro e INVIM, il credito erariale può essere riscosso entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, quando non siano necessarie ulteriori attività di determinazione dell’imposta.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76
Il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato ha funzione residuale e accelera l’eventuale ulteriore attività di determinazione dell’imposta; non riguarda la mera riscossione di un credito già determinato dalla decisione giudiziale.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La contribuente aveva invocato una definizione agevolata, ma la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l’Agenzia aveva emesso un provvedimento di diniego non impugnato.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria è stata definita da una sentenza passata in giudicato e non occorrono ulteriori accertamenti o quantificazioni, la riscossione è normalmente soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal giudicato.
- Il termine decadenziale previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti derivanti da atti non impugnati non si applica automaticamente ai crediti fondati su una pronuncia giudiziale definitiva.
- Occorre distinguere tra il termine per determinare ulteriormente l’imposta e il termine per riscuotere un credito già definitivamente determinato: il primo può essere breve e decadenziale, mentre il secondo può essere decennale e prescrizionale.
- Una definizione agevolata produce effetti processuali solo se validamente perfezionata e non respinta; il diniego dell’Amministrazione deve essere tempestivamente impugnato, altrimenti non può fondare la cessazione della materia del contendere.
- La formazione del giudicato sulle precedenti impugnazioni può rafforzare la posizione dell’Amministrazione nella riscossione, anche quando i ricorsi siano stati dichiarati inammissibili.
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