Deliberazione n. 191 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per 12 mesi.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta, Telegram e Aylo per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica d’urgenza per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure adottate in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd. L’intervento è stato attivato a seguito di segnalazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Segnalazione e presupposti dell’intervento
L’interessato ha riferito di trovarsi in una situazione riconducibile all’ipotesi normativa del c.d. revenge porn e ha chiesto l’intervento del Garante con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e Pornhub. L’Autorità ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata e, in ragione dell’urgenza, ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 144-bis del Codice, che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 100, 101 e 102 del 18 marzo 2024. Tali provvedimenti hanno disposto:
- l’immediata adozione, da parte di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd., di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conclude quindi confermando l’efficacia delle misure immediate di blocco della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha presentato segnalazioni all’Ufficio del Garante rappresentando di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina le segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti (c.d. revenge porn). Le piattaforme indicate erano Facebook, Instagram, Telegram e Pornhub.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 100-102 del 18 marzo 2024, con cui ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Le medesime determinazioni hanno prescritto alle società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 100/2024, 101/2024 e 102/2024 adottati il 18 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Aylo Freesites Ltd.
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