Sentenza del 03/08/2016 n. 16169 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'applicazione congiunta della sanzione amministrativa del 30% prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora e degli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, per il ritardato versamento delle rate di acconto dell'accisa sul gas metano relativa all'anno 2003. Sosteneva inoltre che l'art. 13 non fosse applicabile alle accise e che l'indennità di mora avesse già natura sanzionatoria, con conseguente violazione del principio di specialità e divieto di cumulo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'operato della Regione Campania. Ha ritenuto cumulabili la sanzione del 30%, avente funzione afflittiva, e l'indennità di mora con gli interessi, aventi funzione reintegrativa e risarcitoria del danno derivante dal ritardato pagamento. Le due pretese derivano da titoli diversi e non costituiscono un illegittimo cumulo di sanzioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1
Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze.
La disposizione ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e si applica anche alle accise, sanzionando il ritardato o omesso versamento.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono inoltre dovuti gli interessi.
L'indennità di mora e gli interessi hanno natura accessoria e reintegrativa, diretta a compensare il pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardato pagamento dell'accisa; perciò sono compatibili con la sanzione amministrativa.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Costituisce, insieme ai D.Lgs. n. 471/1997 e n. 472/1997, parte del sistema generale delle sanzioni tributarie, integrato dalle discipline speciali relative ai singoli tributi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato quale componente del sistema generale delle sanzioni amministrative tributarie, applicabile insieme alle disposizioni speciali in materia di accise.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ritardato pagamento di un tributo, la sanzione amministrativa può essere applicata insieme agli interessi e agli oneri di mora quando questi ultimi hanno funzione compensativa o reintegrativa e non propriamente punitiva.
- Il principio di specialità impedisce il cumulo di sanzioni aventi la stessa natura e funzione, ma non esclude la contemporanea applicazione di una sanzione afflittiva e di un accessorio volto a compensare il ritardo nel pagamento.
- La disciplina generale delle sanzioni tributarie può applicarsi anche a tributi speciali, come le accise, salvo che la normativa speciale preveda espressamente una disciplina esclusiva o incompatibile.
- Per valutare la legittimità del cumulo occorre distinguere la funzione concreta delle somme richieste: punitiva per la sanzione, compensativa o risarcitoria per interessi e indennità di mora.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, quando previsto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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