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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'applicazione congiunta della sanzione amministrativa del 30% prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e dell'indennità di mora e degli interessi previsti dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, per il ritardato versamento delle rate di acconto dell'accisa sul gas metano relativa all'anno 2003. Sosteneva inoltre che l'art. 13 non fosse applicabile alle accise e che l'indennità di mora avesse già natura sanzionatoria, con conseguente violazione del principio di specialità e divieto di cumulo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell'operato della Regione Campania. Ha ritenuto cumulabili la sanzione del 30%, avente funzione afflittiva, e l'indennità di mora con gli interessi, aventi funzione reintegrativa e risarcitoria del danno derivante dal ritardato pagamento. Le due pretese derivano da titoli diversi e non costituiscono un illegittimo cumulo di sanzioni. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze.

    La disposizione ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e si applica anche alle accise, sanzionando il ritardato o omesso versamento.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4

    In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono inoltre dovuti gli interessi.

    L'indennità di mora e gli interessi hanno natura accessoria e reintegrativa, diretta a compensare il pregiudizio patrimoniale derivante dal ritardato pagamento dell'accisa; perciò sono compatibili con la sanzione amministrativa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Costituisce, insieme ai D.Lgs. n. 471/1997 e n. 472/1997, parte del sistema generale delle sanzioni tributarie, integrato dalle discipline speciali relative ai singoli tributi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato quale componente del sistema generale delle sanzioni amministrative tributarie, applicabile insieme alle disposizioni speciali in materia di accise.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ritardato pagamento di un tributo, la sanzione amministrativa può essere applicata insieme agli interessi e agli oneri di mora quando questi ultimi hanno funzione compensativa o reintegrativa e non propriamente punitiva.
  • Il principio di specialità impedisce il cumulo di sanzioni aventi la stessa natura e funzione, ma non esclude la contemporanea applicazione di una sanzione afflittiva e di un accessorio volto a compensare il ritardo nel pagamento.
  • La disciplina generale delle sanzioni tributarie può applicarsi anche a tributi speciali, come le accise, salvo che la normativa speciale preveda espressamente una disciplina esclusiva o incompatibile.
  • Per valutare la legittimità del cumulo occorre distinguere la funzione concreta delle somme richieste: punitiva per la sanzione, compensativa o risarcitoria per interessi e indennità di mora.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, quando previsto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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