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Sentenza

Sentenza n. 4655/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 118/2026, depositata e resa pubblica il 12 febbraio 2026, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 146/2024.

Giustizia amministrativa202602252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Como, di riconoscere la carta del docente per € 500 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi € 2.500

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 118/2026, depositata il 12 febbraio 2026 e notificata al Ministero il 18 febbraio 2026, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscergli € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 2.500. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e ha chiesto l’ottemperanza, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza: la spettanza degli importi risultava documentata e il Ministero non aveva dedotto di aver pagato. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni e non ha diritto a compenso. Ha respinto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, considerata la nomina del commissario e il ritardo principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere in ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti dell’Amministrazione occorre che, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114 c.p.a.

    Nelle fattispecie in esame il Collegio ritiene di non accogliere la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione ed in quanto risulterebbe manifestamente iniqua in relazione al caso specifico, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell’esecuzione della sentenza da ricondurre principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; nel caso specifico rilevano la nomina del commissario ad acta e il ritardo principalmente riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso sulla carta del docente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).

    L’applicazione delle astreintes è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da apprezzare in concreto anche considerando le peculiarità del debitore pubblico e la necessità di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria passata in giudicato, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la documentazione del credito e la mancata deduzione di un avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e assegnare all’ente un termine per adempiere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede una valutazione concreta e può essere negata se manifestamente iniqua o ricorrono altre ragioni ostative; possono rilevare l’effettiva nomina del commissario ad acta e le circostanze che hanno causato il ritardo, considerate le peculiarità del debitore pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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