Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25897 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'annullamento di un avviso di contestazione di sanzioni per irregolare tenuta della contabilità relativa all'anno 2005, ai fini IVA e IRES. Il primo motivo riguardava l'erronea valutazione della frode carosello: secondo l'Amministrazione, la contribuente aveva utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, provenienti da società cartiere, e la regolarità formale delle fatture, l'effettività delle cessioni, i pagamenti bancari o l'archiviazione del procedimento penale non erano sufficienti a escludere la consapevole partecipazione alla frode. Il secondo motivo denunciava l'omessa pronuncia su ulteriori contestazioni relative a costi non inerenti e storno di ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse comunque esaminato la questione, considerando contestato integralmente l'atto. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avesse applicato erroneamente la legge, concentrandosi sull'effettività materiale delle operazioni e sulla regolarità apparente della contabilità, senza verificare la frode carosello e la consapevolezza o colpevole ignoranza della contribuente circa la provenienza dei beni da soggetti diversi dai fatturanti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, commi 1 e 3

    Rileva per la disciplina delle sanzioni connesse alle irregolarità nella documentazione e nella tenuta delle scritture contabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54

    L'art. 19 disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA, che può essere negato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode; l'art. 54 riguarda i poteri di rettifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729

    Regolano l'onere della prova e l'utilizzo delle presunzioni semplici, ammesse quando siano gravi, precise e concordanti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21 e 24

    Riguardano il contenuto, i termini e l'integrazione degli atti introduttivi del processo tributario.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 115

    L'art. 112 impone al giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte; l'art. 115 riguarda la valutazione delle prove e dei fatti non specificamente contestati.

  • Codice civile, art. 1189

    È richiamato per valutare se il pagamento sia stato effettuato a un soggetto apparente creditore che, secondo circostanze univoche, apparisse legittimato a riceverlo; nel contesto tributario, tale valutazione contribuisce a stabilire la buona fede del contribuente.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, il fatto che i beni siano stati realmente consegnati, che i pagamenti siano tracciati e che le fatture siano formalmente regolari non dimostra, da solo, il diritto alla detrazione dell'IVA né l'assenza di irregolarità contabili.
  • Quando le fatture provengono da società cartiere o da soggetti privi di adeguata struttura operativa, tali circostanze possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti della frode e della consapevolezza, o almeno della colpevole ignoranza, del cessionario.
  • L'Amministrazione deve provare la frode del cedente e gli elementi dai quali desumere la connivenza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione di verifiche ragionevoli.
  • L'archiviazione del procedimento penale, e persino un'assoluzione penale fondata sull'assenza di dolo, non escludono automaticamente la responsabilità tributaria o la perdita del diritto alla detrazione, perché gli standard probatori e l'oggetto dei due giudizi sono diversi.
  • In caso di contestazione per irregolare tenuta della contabilità collegata a fatture soggettivamente inesistenti, il giudice deve esaminare specificamente la frode e la consapevolezza del contribuente, non limitarsi alla verifica dell'effettività economica delle operazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.