Sentenza del 23/02/2015 n. 600 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Richiesta produzione documenti - Termine di 15 giorni - Termine "basilare" - Violazione - Illegittimità accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. Il mancato rispetto del termine minimo di 15 giorni ha comportato l'illegittimità dell'accertamento, con conseguente nullità dell'avviso fondato sulla procedura viziata. L'Amministrazione non può utilizzare validamente la procedura di acquisizione documentale se non ha concesso il termine legale minimo per l'adempimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento perché tra la notifica dell'invito a produrre documenti e il termine fissato per la consegna non erano intercorsi almeno 15 giorni. Tale termine è stato qualificato come "basilare", in quanto garantisce al contribuente un tempo minimo per adempiere e assicura il corretto collegamento funzionale tra la fase di acquisizione di dati e documenti e la successiva fase di rettifica e accertamento.
Norme richiamate
Norme in materia di invito a produrre dati e documenti e di accertamento tributario
Il termine di 15 giorni che deve intercorrere tra la data di notifica dell'invito a produrre documenti e il termine fissato per la consegna della documentazione è un termine "basilare".
Il termine minimo di 15 giorni deve essere effettivamente rispettato e costituisce una garanzia procedimentale essenziale per il contribuente. La sua violazione incide sulla validità dell'accertamento successivamente emesso.
Massime di principio
- Quando la legge stabilisce un termine minimo per rispondere a una richiesta dell'Amministrazione, tale termine deve essere integralmente rispettato e non può essere ridotto unilateralmente.
- La violazione del termine può rendere illegittimi gli atti successivi se esiste un collegamento funzionale stretto tra la richiesta documentale e l'accertamento.
- In caso di invito a produrre documenti, il contribuente dovrebbe verificare la data di notifica e il termine assegnato, conservando la prova delle comunicazioni per poter contestare eventuali termini inferiori a quelli previsti.
- I dati e i documenti acquisiti nell'ambito della procedura possono essere utilizzati nell'accertamento solo se la procedura è stata svolta nel rispetto delle garanzie temporali previste dalla legge.
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