Cassazione Penale, Sentenza n. 42617/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (art. 624 c.p.) lamentando: 1) abuso nell'uso dell'integrazione probatoria d'ufficio disposta dal giudice nell'abbreviato (art. 441, comma 5, c.p.p.), che a suo avviso avrebbe sostituito l'accusa e prodotto un'assunzione esclusiva di prove a carico; 2) omissione dell'espletamento del confronto richiesto con le persone offese (vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.); 3) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità (art. 606 lett. e) c.p.p.), anche per non avere la Corte d'appello valutato deduzioni difensive e la presenza di terzi in casa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati o non specifici i tre motivi: 1) l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua imputabilità, entro i limiti della necessità per la decisione e senza esplorare percorsi probatori estranei allo stato degli atti; 2) il mancato confronto non è automaticamente vizio se i giudici di merito ritengono il compendio probatorio già completo e valutano più attendibili le dichiarazioni delle persone offese rispetto a quelle dell'imputata; inoltre la nozione di "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 è ristretta; 3) la censura sulla motivazione mancava della necessaria specificità e tendeva a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma incriminatrice del furto; la sentenza ha confermato la responsabilità dell'imputata per la sottrazione del denaro dai coniugi offesi.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice che giudica con rito abbreviato di disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori mezzi di prova necessari alla decisione; la Corte ha confermato che tale potere può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità all'imputato, nei limiti indicati (necessità per la decisione e divieto di esplorare itinerari probatori nuovi).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso per regolamentare la procedura di cassazione; il vizio lamentato sotto questo profilo è stato ritenuto reiterativo o infondato.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede la censura per mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva della nozione di "prova decisiva": il confronto avrebbe dovuto essere tale che la sua acquisizione avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, condizione non dimostrata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente di censurare la motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità e in realtà mirante a una rivalutazione di merito, non consentita in cassazione.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla nozione di prova a discarico; la Corte ha distinto il confronto, non necessariamente configurabile come prova a discarico automatica.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulla specificità delle deduzioni nel ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di concretezza e specificità nella contestazione della motivazione.
Massime di principio
- Il giudice che procede con rito abbreviato può disporre integrazioni probatorie d'ufficio anche sulla ricostruzione del fatto e sull'attribuibilità all'imputato, purché le indagini aggiuntive siano necessarie per decidere e rimangano entro lo stato degli atti formato dalle parti.
- La mancata escussione del confronto richiesto non comporta automaticamente l'annullamento: il confronto è mezzo discrezionale e diventa "prova decisiva" solo se la sua acquisizione avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio; le censure sulla motivazione devono essere specifiche e indicare con precisione i vizi nella parte della sentenza impugnata, non limitarsi a una generica richiesta di rivalutazione.
- La nozione di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 è restrittiva: occorre dimostrare che la prova omessa avrebbe inevitabilmente inciso sulla struttura della decisione.
- Chi sceglie il rito abbreviato non ha diritto a essere giudicato solo sugli atti disponibili al momento dell'ammissione del rito: il giudice può integrare l'istruttoria se ritiene le indagini incomplete per decidere.
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