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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42617/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (art. 624 c.p.) lamentando: 1) abuso nell'uso dell'integrazione probatoria d'ufficio disposta dal giudice nell'abbreviato (art. 441, comma 5, c.p.p.), che a suo avviso avrebbe sostituito l'accusa e prodotto un'assunzione esclusiva di prove a carico; 2) omissione dell'espletamento del confronto richiesto con le persone offese (vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.); 3) vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e illogicità (art. 606 lett. e) c.p.p.), anche per non avere la Corte d'appello valutato deduzioni difensive e la presenza di terzi in casa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati o non specifici i tre motivi: 1) l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua imputabilità, entro i limiti della necessità per la decisione e senza esplorare percorsi probatori estranei allo stato degli atti; 2) il mancato confronto non è automaticamente vizio se i giudici di merito ritengono il compendio probatorio già completo e valutano più attendibili le dichiarazioni delle persone offese rispetto a quelle dell'imputata; inoltre la nozione di "prova decisiva" ai fini dell'art. 606 è ristretta; 3) la censura sulla motivazione mancava della necessaria specificità e tendeva a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Conseguentemente è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma incriminatrice del furto; la sentenza ha confermato la responsabilità dell'imputata per la sottrazione del denaro dai coniugi offesi.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice che giudica con rito abbreviato di disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori mezzi di prova necessari alla decisione; la Corte ha confermato che tale potere può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità all'imputato, nei limiti indicati (necessità per la decisione e divieto di esplorare itinerari probatori nuovi).

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso per regolamentare la procedura di cassazione; il vizio lamentato sotto questo profilo è stato ritenuto reiterativo o infondato.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede la censura per mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte ha richiamato l'interpretazione restrittiva della nozione di "prova decisiva": il confronto avrebbe dovuto essere tale che la sua acquisizione avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, condizione non dimostrata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente di censurare la motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità e in realtà mirante a una rivalutazione di merito, non consentita in cassazione.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla nozione di prova a discarico; la Corte ha distinto il confronto, non necessariamente configurabile come prova a discarico automatica.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulla specificità delle deduzioni nel ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di concretezza e specificità nella contestazione della motivazione.

Massime di principio

  • Il giudice che procede con rito abbreviato può disporre integrazioni probatorie d'ufficio anche sulla ricostruzione del fatto e sull'attribuibilità all'imputato, purché le indagini aggiuntive siano necessarie per decidere e rimangano entro lo stato degli atti formato dalle parti.
  • La mancata escussione del confronto richiesto non comporta automaticamente l'annullamento: il confronto è mezzo discrezionale e diventa "prova decisiva" solo se la sua acquisizione avrebbe certamente determinato una diversa pronuncia.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio; le censure sulla motivazione devono essere specifiche e indicare con precisione i vizi nella parte della sentenza impugnata, non limitarsi a una generica richiesta di rivalutazione.
  • La nozione di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 è restrittiva: occorre dimostrare che la prova omessa avrebbe inevitabilmente inciso sulla struttura della decisione.
  • Chi sceglie il rito abbreviato non ha diritto a essere giudicato solo sugli atti disponibili al momento dell'ammissione del rito: il giudice può integrare l'istruttoria se ritiene le indagini incomplete per decidere.

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