Sentenza del 06/12/2016 n. 6492 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CARTELLE DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’Agente della Riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo presumibilmente che fosse necessaria una diversa modalità di notificazione o l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
La decisione
La notifica è stata ritenuta legittima. Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 602/1973, la cartella può essere notificata direttamente dall’Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per il perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione, da parte del soggetto legittimato alla ricezione, del registro di consegna e dell’avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti dell’ufficiale postale.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente all’Agente della Riscossione di notificare direttamente la cartella tramite servizio postale, senza necessità di intervento dell’ufficiale giudiziario.
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
È sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario.
La notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con la firma della persona legittimata alla ricezione sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento.
Cassazione n. 1091/2013
La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del d.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La Suprema Corte conferma la validità della notifica postale diretta della cartella e l’assenza di ulteriori formalità oltre a quelle proprie della consegna postale.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall’Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- Non è indispensabile l’intervento di un ufficiale giudiziario quando la notifica è eseguita secondo la procedura postale prevista dalla legge.
- Per contestare efficacemente la notifica non è sufficiente lamentare l’assenza di ulteriori formalità: occorre dimostrare un’irregolarità concreta nella spedizione, nella consegna o nell’identificazione del soggetto ricevente.
- La firma del soggetto legittimato sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento costituisce, in linea generale, elemento sufficiente a documentare il perfezionamento della notifica.
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