Sentenza del 25/11/2015 n. 24020 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Immobili rurali - Esenzione dall'ICI - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Domanda di variazione catastale ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 - Decorrenza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2006, sostenendo che il fabbricato, pur accatastato come D/1, fosse strumentale all'attività agricola e quindi esente dall'imposta per la sua ruralità. In particolare, ha invocato l'applicazione retroattiva della procedura introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011, che consentiva di richiedere la variazione catastale in categoria D/10 mediante autocertificazione dei requisiti di ruralità posseduti nel quinquennio precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa sopravvenuta. Ha stabilito che gli effetti della domanda di variazione catastale e dell'annotazione della ruralità decorrono dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda. Poiché la domanda era stata presentata nel 2011, la retroattività poteva raggiungere l'anno 2006. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata a un'altra sezione della CTR della Toscana, che dovrà verificare in fatto la presentazione tempestiva della domanda, la sua data, l'accoglimento e l'annotazione della categoria D/10. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non vi è stata una decisione definitiva sull'esenzione, ma la cooperativa ha ottenuto la riapertura dell'accertamento secondo i nuovi criteri.
Norme richiamate
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti possono presentare una domanda di variazione della categoria catastale, corredata da autocertificazione attestante la sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità nel quinto anno antecedente alla domanda.
La norma consente di regolarizzare catastalmente la ruralità dell'immobile mediante richiesta di attribuzione della categoria A/6 o D/10, con effetti retroattivi limitati.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità.
La domanda di variazione catastale rileva ai fini fiscali per il riconoscimento della ruralità, anche se resta fermo il classamento originario degli immobili abitativi.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
Le domande di variazione catastale e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La disposizione, qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica, fissa la retroattività della ruralità nel quinquennio precedente alla domanda, senza consentire una retroattività illimitata.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Sono individuati i requisiti necessari affinché gli immobili possano essere qualificati come rurali, inclusi gli immobili strumentali alle attività agricole.
Il possesso dei requisiti sostanziali di ruralità, tra cui la strumentalità del fabbricato all'attività agricola, è presupposto per il riconoscimento dell'esenzione.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Disciplina la nozione di fabbricato ai fini ICI.
Letta insieme alla normativa sulla ruralità, la disposizione esclude dall'ICI gli immobili rurali correttamente riconosciuti come tali.
D.L. 27 febbraio 2009, n. 14, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
L'immobile iscritto in catasto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.
Secondo il precedente orientamento delle Sezioni Unite, l'iscrizione catastale nella categoria rurale costituisce elemento decisivo per l'esenzione; in caso di categoria diversa, il contribuente deve contestare il classamento.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 21 agosto 2009, n. 18565
L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'imposta.
La Corte richiama il principio secondo cui il classamento catastale rurale è determinante ai fini dell'esenzione, ma precisa che la normativa sopravvenuta del 2011-2013 può incidere retroattivamente sulle annualità precedenti.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI di un fabbricato rurale non è sufficiente allegare genericamente la strumentalità all'attività agricola: occorre dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali di ruralità e il corretto riconoscimento catastale.
- La domanda di variazione catastale presentata secondo la procedura del D.L. n. 70 del 2011 può produrre effetti retroattivi, ma soltanto fino al quinto anno antecedente alla domanda.
- La retroattività deve essere verificata concretamente: sono essenziali la data della domanda, il contenuto dell'autocertificazione, l'effettivo possesso continuativo dei requisiti e l'accoglimento con annotazione o attribuzione della categoria rurale.
- Quando una normativa sopravvenuta modifica i presupposti dell'esenzione, il giudice di legittimità può cassare la decisione precedente e rinviare la causa per i nuovi accertamenti di fatto, che non possono essere svolti direttamente in Cassazione.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione non comporta automaticamente il riconoscimento dell'esenzione: nel giudizio di rinvio il contribuente deve comunque provare tutti i presupposti richiesti dalla normativa.
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