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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di estorsione pluriaggravata e concorso ex art. 416-bis c.p. (con il ruolo di presunto reggente del clan Veneruso-Rea). Il ricorso articolava tre censure principali: (1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e mancata retrodatazione dei termini di custodia al 27/03/2024 (data di esecuzione di una precedente ordinanza cautelare nel procedimento per omicidio), sostenendo che i fatti estorsivi del 2023 erano già desumibili dagli atti di quel procedimento; (2) insufficienza dei gravi indizi rispetto al capo A) (estorsione ai danni di Belcranio Vincenzo), con contestazione dell'identificazione del ricorrente come mandante, della mancanza di elementi tecnico-identificativi (perizia fonica, sequestro di cellulari a lui riconducibili) e della rilevanza del regime detentivo ex art. 41-bis; (3) carenza o contraddittorietà della motivazione e dei gravi indizi anche rispetto al capo B) (estorsione a Damiano Antonio), con rilievi su pseudonimi, riconoscimento vocale e sul ruolo degli intermediari (Laurato, Racciopoli).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (retrodatazione) per ragioni di limiti del sindacato di legittimità, ritenendo che la verifica sulla "desumibilità" degli elementi dagli atti e sul rapporto di connessione tra procedimenti imponga accertamenti di merito non consentiti in Cassazione. Sul secondo motivo (capo A) la Corte ha ritenuto fondata la censura difensiva: ha riscontrato aporie argomentative e carenza di adeguata individualizzazione della responsabilità del ricorrente come mandante per l'estorsione contestata, annullando l'ordinanza limitatamente al capo A) e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Sul terzo motivo (capo B) la Corte ha dichiarato la doglianza infondata, ritenendo che il giudice del riesame avesse fornito adeguata motivazione e richiamato elementi (intercettazioni, riferimenti da altri procedimenti) utili a fondare la gravità indiziaria. In conclusione: annullamento parziale (capo A) con rinvio, resto del ricorso inammissibile o respinto; il provvedimento non determina la rimessione in libertà immediata e si adottano le procedure previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla decorrenza e retrodatazione dei termini di custodia cautelare; nel caso la Corte ha ritenuto che la verifica della retrodatazione presuppone accertamenti di merito (desumibilità degli elementi dagli atti) e pertanto non sia sindacabile in via principale in Cassazione se non preventivamente devoluta al giudice del merito

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che qualifica i reati commessi per agevolare l'associazione mafiosa; è richiamata come aggravante e cornice contestuale per le estorsioni attribuite al clan Veneruso-Rea

  • art. 41-bis O.P. (normativa detentiva speciale)

    Riferito al regime di detenzione di alta sicurezza: la Corte osserva che lo stato di detenzione, anche in regime rigido, non esclude di per sé la possibilità di comunicazioni con l'esterno e non impedisce automaticamente l'apprezzamento di responsabilità del detenuto se esistono elementi indiziari

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma di competenza per il rinvio dopo annullamento: la Corte rinvia il giudizio sul capo annullato al Tribunale di Napoli, conforme a questa previsione

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale circa gli adempimenti a seguito di provvedimento di annullamento che non comporta la liberazione immediata: la Corte dispone gli adempimenti per l'eventuale riesame senza effetto automatico di liberazione

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 29680 del 20/06/2025

    Principio richiamato: la Corte di legittimità non può per la prima volta in Cassazione sindacare questioni di retrodatazione che richiedono valutazioni di merito sulla desumibilità degli elementi dagli atti

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 603 del 14/11/2024

    Riferimento richiamato in tema di limiti del sindacato di legittimità rispetto ad accertamenti di fatto e valutazione comparativa delle prove tra procedimenti

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 17449 del 02/04/2025

    Principio richiamato circa l'onere di devolvere al giudice del merito determinate questioni e l'inammissibilità di dedurle per la prima volta in Cassazione senza documentazione

Massime di principio

  • La deduzione per la prima volta in Cassazione di questioni che richiedono accertamenti di merito (es. retrodatazione dei termini valutando la desumibilità degli elementi dagli atti) è spesso inammissibile: tali profili devono essere sollevati e trattati davanti al giudice del riesame o del merito.
  • La Corte di legittimità può esaminare solo la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice del riesame (adeguatezza delle ragioni), non riconsiderare in fatto l'intero compendio probatorio; denunciare una diversa valutazione delle stesse prove è insufficiente.
  • Lo stato di detenzione, anche in regime di alta sicurezza (41-bis), non esclude a priori la possibilità di comunicazioni con l'esterno; la prova di tale comunicazione può comunque fondarsi su elementi indiziari e circostanziali (intercettazioni indirette, ritrovamento di telefoni di detenuti in celle comuni, contatti tramite intermediari).
  • Per contestare l'identificazione dell'autore in conversazioni intercettate è utile produrre elementi tecnico-scientifici (perizia fonica, riscontri materiali) o evidenziare incongruenze temporali/logistiche rispetto agli appellativi e ai riferimenti locali; assenze di tali riscontri rendono più difficile l'annullamento per carenza di gravità indiziaria.
  • La presenza di nickname o appellativi non è di per sé decisiva: la loro rilevanza probatoria va valutata nel contesto complessivo (convergenza con altri elementi investigativi, riferimenti di altri procedimenti, dichiarazioni di collaboratori o testi) e può essere ritenuta idonea a individualizzare il soggetto solo se coerente e integrata.
  • Un annullamento parziale con rinvio è possibile quando il giudice di legittimità riscontri aporie argomentative specifiche su un capo di imputazione senza mettere in discussione l'intero impianto accusatorio; ciò non determina automaticamente la liberazione dell'indagato.

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