Cassazione Penale, Sentenza n. 16370/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli (18/09/2024) che aveva confermato la condanna di Russo per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) in relazione al sequestro del 20/05/2018 di 23,66 g di hashish e 0,76 g di marijuana. I motivi di impugnazione: (i) violazione di legge per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) e degli atti successivi; (ii) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo del reato, lamentando insufficiente accertamento della qualità e della eccedenza del quantitativo rispetto all'uso personale (contestando la sufficienza del narcotest e la mancanza di elementi per desumere la rilevanza penale quantitativa); (iii) mancata motivazione sul diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame dell'imputato); (iv) inosservanza di norme a pena di nullità per mancato avviso all'imputato sulla possibilità di accedere alle pene sostitutive (riforma Cartabia) all'esito del giudizio di appello.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittime le notifiche eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto il domicilio eletto dall'imputato era stato accertato definitivo 'inidoneo' per trasferimento e non risultava noto un nuovo domicilio. Ha confermato la valutazione, condivisa anche dalla sentenza di primo grado, secondo cui il narcotest e le circostanze (quantità, pluralità di confezioni e occultamento negli indumenti) erano idonei a qualificare la natura e la rilevanza quantitativa della sostanza e la destinazione allo spaccio, non essendo necessaria perizia tossicologica quando sussistono indizi gravi, specifici e concordanti. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla rinnovazione del dibattimento perché la decisione del giudice di merito sull'irrilevanza della rinnovazione è valutazione di merito correttamente motivata. Infine, ha escluso l'obbligo della Corte d'appello di dare l'avviso relativo alle sanzioni sostitutive ex riforma Cartabia in assenza di una richiesta dell'imputato (che non era stata formulata neppure in udienza). Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della responsabilità, la rideterminazione della pena a 6 mesi di reclusione e €1032 di multa (con esclusione della recidiva contestata) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma contestata che punisce la detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base della quantità, della pluralità delle confezioni e delle modalità di occultamento, con valutazione complessiva degli elementi probatori
art. 415-bis c.p.p.
Previsione dell'avviso di conclusione indagini: la Corte ha ritenuto corretta la notifica al difensore a seguito dell'inidoneità definitiva del domicilio eletto e quindi non ha ravvisato nullità
art. 161, commi 1 e 4 c.p.p.
Disciplina della elezione di domicilio e della notifica al difensore quando il domicilio è inidoneo: interpretata nel senso che, se il domicilio eletto risulta definitivamente inidoneo (es. trasferimento non comunicato), le notifiche potranno essere eseguite al difensore per tutta la durata del procedimento
art. 603, comma 1 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: la Corte ricorda che la rinnovazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito e la scelta negativa è incensurabile in Cassazione se motivata
art. 20-bis c.p. e art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150 (riforma Cartabia)
Disciplina delle sanzioni sostitutive e della disciplina transitoria: la Corte afferma che l'applicabilità in appello richiede una richiesta dell'imputato (anche non necessariamente nell'atto di impugnazione ma al più tardi in udienza), e in assenza di tale richiesta il giudice non è tenuto ad adottare l'avviso
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara un domicilio e successivamente si trasferisce senza darne comunicazione, le notifiche successive possono legittimamente essere eseguite al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; la mancata reiterazione del tentativo al domicilio originario non costituisce vizio se il domicilio è stato accertato 'inidoneo' in modo definitivo
- Per la qualificazione della natura stupefacente di una sostanza non è sempre necessaria una perizia tossicologica: risultati di narcotest, elementi di contesto (quantità, pluralità di confezioni, occultamento) e altri indizi concordanti possono essere sufficienti per il convincimento del giudice
- La dimostrazione del superamento dei limiti dell'uso personale può essere ricavata da un apprezzamento complessivo della quantità, del confezionamento e del modo di occultamento; la difesa deve proporre elementi concreti per contrastare questa valutazione
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello (es. per esaminare l'imputato) deve dimostrare che la decisione non può essere presa con l'istruttoria già svolta; la valutazione sulla necessità della rinnovazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
- Sulle misure alternative/sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, il giudice d'appello non è obbligato a segnalare d'ufficio la possibilità di applicarle: è necessario che l'imputato (o il suo difensore) le richieda almeno entro l'udienza di discussione del gravame
- In sede di ricorso per cassazione, molte censure che impugnano il libero apprezzamento della prova e le valutazioni del merito sono soggette a limitata sindacabilità, a meno che non emergano vizi di illogicità, contraddittorietà o erronea applicazione di norme
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