Sentenza n. 937/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Sarnano sulle istanze volte a ottenere l'erogazione del Contributo per il Disagio Abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sulle istanze del 20 giugno 2024 e del 4 novembre 2024, sulla diffida e messa in mora del 10 febbraio 2026 e sulla dichiarazione del 17 febbraio 2026, relative all'erogazione del Contributo per il Disagio Abitativo. Il Comune si è costituito eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente alle spese. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le questioni relative alla legittimità del silenzio e alle eccezioni del Comune. La decisione è stata assunta con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., nell'ambito del rito avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Le spese sono state compensate, ritenendo sussistenti giuste ragioni in considerazione della definizione del giudizio nella fase cautelare e del rito accelerato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è stato definito in tale rito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di definire il processo senza esaminare la legittimità del silenzio né le eccezioni di merito dell'amministrazione.
- La definizione del giudizio nella fase cautelare, nell'ambito del rito accelerato avverso il silenzio, può costituire giusta ragione per compensare integralmente le spese di lite.
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