Sentenza del 20/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Responsabilità solidale cessionario e cedente - Responsabilità del cessionario circoscritta al pagamento - Responsabilità dei soci per debiti della società - Esclusione della reiterazione della notifica degli atti prodromici per il debitore solidale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’intimazione di pagamento n. 0012, per complessivi 250.265,63 euro, notificata il 16 gennaio 2019 alla cessionaria G. L’azienda era stata ceduta dalla Società Azienda Agricola S.r.l. con atto del 17 luglio 2015, per 1.059.307 euro. La contribuente sosteneva che, per poterle richiedere il pagamento quale coobbligata solidale, avrebbero dovuto esserle notificati anche gli atti prodromici (avvisi di accertamento e cartelle), notificati invece alla cedente. L’Ufficio ha contestato tale conclusione, richiamando la responsabilità del cessionario prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 472/1997, circoscritta al pagamento, e ha inoltre sostenuto di avere previamente tentato senza esito l’escussione della cedente.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Torino ha accolto l’appello dell’Ufficio e riformato la sentenza n. 192/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che aveva accolto il ricorso della società. Ha respinto il ricorso contro l’intimazione: ha ritenuto che, essendo la cessionaria responsabile in solido soltanto per il pagamento e non partecipe del rapporto tributario originario, non fosse necessario reiterare nei suoi confronti la notifica degli atti prodromici, purché l’intimazione indicasse analiticamente natura, importi e atti di riferimento dei debiti. Ha inoltre ritenuto provata la preventiva e infruttuosa escussione della cedente, sulla base dei tentativi di pignoramento presso la sede e presso istituti di credito e dell’assenza di somme distribuite ai soci in liquidazione. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, D.Lgs. 472/1997
La responsabilità delineata dall'art. 14, comma l del D.Lgs 47297 dopo aver fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale assegna al cessionario una responsabilità solidale circoscritta al pagamento.
Il cessionario risponde in solido per il pagamento dei debiti tributari del cedente nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla norma, incluso il beneficio della preventiva escussione. Non essendo parte del rapporto tributario originario, non deve ricevere nuovamente gli atti di accertamento e riscossione già notificati al debitore principale.
Massime di principio
- Quando la responsabilità solidale del terzo è prevista dalla legge ed è circoscritta al pagamento, senza che il terzo sia contitolare del rapporto tributario originario, gli atti di accertamento del debito possono essere notificati al debitore principale senza dover essere reiterati al coobbligato.
- La richiesta rivolta al coobbligato deve comunque consentirgli di conoscere e comprendere la pretesa: l’intimazione può assolvere tale funzione se indica in modo analitico la natura e l’ammontare delle somme e gli atti cui si riferiscono.
- Se la legge riconosce al coobbligato il beneficio della preventiva escussione, l’Amministrazione deve dimostrare di aver tentato senza successo di riscuotere dal debitore principale prima di procedere nei confronti del coobbligato.
- La mera responsabilità solidale per il pagamento non comporta automaticamente la necessità di notificare al coobbligato tutti gli atti pregressi; resta distinta l’esigenza che la richiesta di pagamento sia adeguatamente motivata e identificabile.
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