Cassazione Penale, Sentenza n. 37382/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di rescissione avanzata da Ogbeide rispetto alla sentenza di condanna pronunciata in sua assenza dal Tribunale di Arezzo. Il ricorrente contestava che la Corte di appello avesse ritenuto la conoscenza del processo dovuta alla nomina di un difensore e all'elezione di domicilio presso di lui, senza verificare l'effettivo rapporto defensionale e la reale conoscenza del procedimento; sosteneva che la mancata partecipazione del difensore nominato, la detenzione del ricorrente per altra causa e l'assenza di richiesta di traduzione indicavano una mancata (incolpevole) conoscenza e non una volontaria sottrazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato le norme previgenti alla riforma del d.lgs. n.150/2022 per effetto dell'art.89 transitorio, e ha censurato la Corte di appello per non aver accertato l'effettivo rapporto tra imputato e difensore e per aver dato per assodata la conoscenza del processo sulla base di presunzioni formali. Ha concluso per l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 21 maggio 2024 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il giudizio.
Norme richiamate
art. 89 d.lgs. n.150/2022 (norma transitoria)
Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stata gia' pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e' disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita' in appello e alla rescissione del giudicato
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina previgente sull'assenza e sulla rescissione perché l'assenza era stata dichiarata prima dell'entrata in vigore delle modifiche, per cui va valutato secondo le regole anteriori alla riforma.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Le situazioni previste non possono essere usate come presunzioni automatiche di conoscenza effettiva; devono poter, in concreto, concorrere a dimostrare la conoscenza, previa verifica dell'effettivo rapporto con il difensore e di comportamenti che indichino conoscenza.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella impugnazione in relazione alla disciplina della rescissione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole sulla rescissione del giudicato per assenza, richiedendo accertamenti concreti sulla conoscenza.
art. 161 cod. proc. pen.
La nomina del difensore e l'elezione di domicilio annotate nel verbale di identificazione non sono di per sé prova sufficiente dell'effettiva conoscenza del processo se non è verificato che il rapporto difensore-assistito si sia concretamente consolidato in sede processuale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Isrnaili Darwish Mhame)
Stato di riferimento sul tema: la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede la prova di comportamenti positivi e specifici riferibili al processo; non sono ammessi automatismi nel dichiarare l'assenza.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 11447 del 24/10/2024
Richiamata in relazione all'applicazione transitoria delle norme previgenti alla riforma; conferma l'orientamento sulla disciplina applicabile ai processi pendenti.
Massime di principio
- La semplice nomina di un difensore e l'elezione di domicilio presso di lui non costituiscono di per sé prova dell'effettiva conoscenza del processo: il giudice deve verificare il consolidarsi di un rapporto defensionale concreto e la ricezione effettiva delle comunicazioni.
- Per escludere l'incolpevole mancata conoscenza e ritenere l'assenza volontaria, occorre documentare comportamenti positivi e specifici che dimostrino la volontà di sottrarsi alla conoscenza del procedimento; non sono ammesse presunzioni automatiche.
- Se l'assenza è stata dichiarata prima della riforma normativa, si applicano le norme previgenti ai sensi dell'art.89 d.lgs.150/2022, con conseguenze sulla valutazione della rescissione del giudicato.
- La detenzione del soggetto per altra causa e l'assenza di iniziative pratiche (es. richiesta di traduzione in udienza) sono elementi che possono corroborare l'ipotesi di mancata conoscenza e vanno valutati nel complesso, non isolatamente.
- In presenza di accertamento favorevole sull'incolpevole mancata conoscenza, il giudice di legittimità può annullare l'ordinanza impugnata e revocare la sentenza di condanna, disponendo il ritorno del processo al giudice di merito per nuovo giudizio.
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