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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20469/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per inconciliabilità con pronunce irrevocabili e non irrevocabili rese nei confronti di altri coimputati relative allo stesso fatto. L'Ammirati deduceva che tre pronunce successive (assoluzione del Trequattrini con formula "per non avere commesso il fatto" dopo rito abbreviato; sentenza ex art. 425 c.p.p. per gli altri coimputati con la formula "perché i fatti non sussistono"; e la precedente inammissibilità del ricorso per cassazione sulla sentenza di patteggiamento) ricostruiscono i fatti in modo incompatibile con gli elementi posti a fondamento della sua applicazione della pena, incidendo in particolare sulla sussistenza dell'accordo criminoso, sull'utilizzabilità delle intercettazioni, sulla qualificazione pubblicistica dell'usciere Bortone e sulla prova di somme date o ricevute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze. La Corte di legittimità ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato le plurime divergenze di ricostruzione fattuale e le loro conseguenze sulla qualificazione giuridica del reato (in particolare sulla necessaria partecipazione di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), e ha richiamato principi giurisprudenziali che consentono la revisione di una sentenza di patteggiamento quando sopravvengano accertamenti incompatibili con i fatti posti a fondamento della condanna. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la previsione sulla revisione per inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, ritenendo che l'inconciliabilità deve riguardare i fatti stabiliti a fondamento della condanna (non la mera differenza di valutazione giuridica)

  • art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena - patteggiamento)

    Si tratta della formula di applicazione della pena oggetto di revisione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di patteggiamento può essere suscettibile di revisione se posteriore accertamento rende impossibile la fattispecie su cui si fondava

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di altri coimputati; la Corte ha comunque analizzato la portata dei rilievi istruttori che quella pronuncia conteneva

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in apertura per dire che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in assenza di rituale richiesta di trattazione orale

  • artt. 319 e 320 cod. pen. (reati di corruzione e connessi)

    Riferimento alle fattispecie penali contestate in combinato disposto; la valutazione circa la partecipazione del pubblico ufficiale è risultata centrale per stabilire la rilevanza penale della condotta

  • Giurisprudenza - Cass. Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015 (Russo)

    Principio richiamato: la sentenza di patteggiamento può essere sottoposta a revisione se interviene una sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale che rende impossibile la configurazione del reato di corruzione

Massime di principio

  • La revisione di una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) è ammissibile quando sopravvengano pronunce concernenti i medesimi fatti che risultino inconciliabili rispetto agli elementi fattuali essenziali su cui si fondava la condanna, e non quando siano divergenti soltanto le valutazioni giuridiche.
  • Le pronunce che incidono sulla sussistenza di elementi costitutivi del reato (ad es. la partecipazione di un pubblico ufficiale, l'utilizzabilità di prove fondamentali, l'effettiva corrispondenza delle "tracce" d'esame) possono giustificare la revisione anche rispetto a una sentenza derivante da patteggiamento.
  • Non sono automaticamente idonei a costituire "altra sentenza penale irrevocabile" ai fini della revisione gli atti di non luogo a procedere o di archiviazione, ma quando le ricostruzioni contenute in tali provvedimenti influenzino in modo diretto e definitivo i fatti che erano alla base della condanna, la loro valutazione può assumere rilievo nel giudizio di revisione.
  • In presenza di pronunce contrastanti emesse da giudici diversi su medesimi atti processuali, il giudice che riceve la richiesta di revisione deve esaminare se le divergenze attengono ai fatti costitutivi del reato e se, in conseguenza, la continuazione della rilevanza penale della sentenza impugnata è compatibile con le nuove acquisizioni.
  • In caso di accoglimento parziale dei rilievi (ad es. assoluzione di un componente della condotta criminosa ma mantenimento di responsabilità per altri), è necessario valutare se la mancata partecipazione del singolo inciderebbe sull'impianto del reato in capo al condannato che chiede revisione; tale verifica deve essere approfondita e non elusa con valutazioni meramente formali.

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