Cassazione Penale, Sentenza n. 14925/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per due capi: capo D (tentata violenza privata, art. 610 c.p.) e capo B (danneggiamento aggravato). Deduce, con il primo motivo, la violazione di legge per difetto di querela dopo le modifiche legislative (D.Lgs. n.150/2022) che hanno reso il reato di violenza privata procedibile a querela; sostiene che non risulti querela della persona offesa e quindi il reato è improcedibile. Con il secondo motivo censura vizi di motivazione e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: l'imputazione riguardava il danneggiamento di porte tagliafuoco e insegne, mentre l'istruttoria avrebbe dimostrato solo il danneggiamento di una cassettina portachiavi, cioè un fatto materiale diverso rispetto a quanto contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al capo D: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato di tentata violenza privata per difetto della condizione di procedibilità (mancanza della querela), eliminando la pena inflitta (15 giorni di reclusione). Per il resto (capo B, danneggiamento aggravato) il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza perché gli elementi essenziali del reato (condotta, nesso causale, evento, elemento psicologico) coincidono e l'imputato ha avuto piena possibilità di difendersi in primo e secondo grado; la diversa indicazione della "res" danneggiata non ha cambiato la fisionomia essenziale dell'addebito né ha cagionato pregiudizio difensivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia")
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), rendendolo in generale procedibile a querela; la Corte ha ritenuto applicabile la novella e, in assenza di querela, ha dichiarato l'improcedibilità del capo D.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Con la modifica normativa, il reato è divenuto in linea generale procedibile a querela salvo eccezioni; la mancata querela determina l'improcedibilità.
art. 339 cod. pen.
Richiamato quale riferimento per le eccezioni alla procedibilità (circostanze che possono escludere la procedibilità a querela, come indicato dalla normativa e dalla giurisprudenza).
art. 129 co. 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso in relazione all'applicazione delle nuove norme procedurali introdotte dalla riforma e al profilo della procedibilità; la Corte ha valutato la corretta applicazione normativa in tema di querela.
art. 85 e art. 2 del D.Lgs. n. 150/2022
Richiamati nel ricorso come parti della novella riformatrice; la Corte ne ha tenuto conto nell'interpretare la nuova condizione di procedibilità per il reato di violenza privata.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Riferimenti ai diritti di difesa e al principio del contraddittorio e della necessità di informazione dell'imputato sui fatti e sulla qualificazione giuridica; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali italiani ed europei per verificare l'assenza di pregiudizio difensivo e la corretta applicazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Massime di principio
- Se una norma penale è stata modificata rendendo un reato procedibile a querela, l'assenza di querela comporta l'improcedibilità e l'annullamento senza rinvio della sentenza con eliminazione della pena relativa a quel reato.
- Il giudice di legittimità verifica se la modifica della "res" o del dettaglio materiale del bene offeso modifica gli elementi essenziali dell'addebito (condotta, nesso causale, evento, elemento soggettivo). Se gli elementi essenziali coincidono, non c'è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- La violazione del principio di correlazione sussiste solo se la diversa contestazione determina un mutamento degli elementi essenziali dell'ipotesi accusatoria tale da impedire o menomare concretamente il diritto di difesa (non basta una differenza meramente formale o descrittiva).
- La possibilità per l'imputato di conoscere e contestare la qualificazione e i fatti nel corso del processo (primo grado, appello) può eliminare il vizio per mancata specificazione in fase di imputazione, purché non sia risultato un concreto pregiudizio difensivo.
- Le modifiche legislative successive al fatto e a processi in corso vanno applicate con attenzione: quando incidono sulla condizione di procedibilità, la loro applicazione può determinare estinzione del procedimento per quel capo se manca la condizione richiesta.
- Nel valutare un ricorso per violazione del principio di correlazione, le corti tengono conto non solo del confronto letterale tra capo di imputazione e dispositivo, ma dell'effettiva posizione difensiva dell'imputato e della possibilità di esercitare i diritti di difesa nel corso del processo.
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