Sentenza del 07/02/2019 n. 3597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Toscana sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D. La controversia riguardava la possibilità di applicare la sanzione doganale per la difformità dell'origine dichiarata delle merci, accompagnate da certificati FORM AA non conformi ai certificati FORM A previsti dall'Unione europea e recanti un timbro diverso da quello registrato nei sistemi della Commissione europea. Secondo i giudici di merito, l'art. 303 T.U.L.D. avrebbe riguardato soltanto difformità relative a qualità, quantità e valore, non anche l'origine. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che l'origine costituisca un elemento della qualità della merce e della dichiarazione doganale, rilevante anche ai fini delle preferenze tariffarie, e che la norma comprenda quindi le difformità relative all'origine. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'eventuale buona fede o inconsapevolezza dell'importatore rispetto alle irregolarità del certificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ha cassato la sentenza della C.T.R. della Toscana e ha rinviato la causa alla medesima C.T.R., in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'art. 303 T.U.L.D. sanziona anche le difformità o falsità riguardanti l'origine delle merci. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la riproposizione dei motivi assorbiti formulata dalla società e ha respinto l'eccezione di giudicato esterno.
Norme richiamate
Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)
La disposizione sanziona le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.
La Corte interpreta estensivamente il riferimento alla qualità della merce, ritenendo compresa anche l'origine. Pertanto, una dichiarazione errata o falsa sull'origine può integrare la violazione sanzionata dall'art. 303 T.U.L.D., oltre alle difformità relative a valore e quantità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato dall'Agenzia per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 303 T.U.L.D.; il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di cassazione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone una specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti. La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi assorbiti perché la società non aveva indicato quando e come tali motivi fossero stati dedotti nei precedenti gradi.
Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992
I motivi e le eccezioni non accolti o assorbiti in primo grado devono essere specificamente riproposti in appello; in mancanza, possono ritenersi abbandonati o preclusi.
Art. 1306 c.c.
Disciplina gli effetti del giudicato nei confronti dei coobbligati solidali. Nel caso concreto, la relativa eccezione è stata comunque respinta perché il giudicato invocato si era formato prima della conclusione dei gradi di merito e non poteva essere prodotto validamente per la prima volta in cassazione.
Art. 295 c.p.c.
La richiesta di sospensione necessaria del processo è stata respinta poiché i giudizi indicati come pregiudicanti erano già stati definiti.
Massime di principio
- Ai fini delle sanzioni doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e può essere trattata come componente della qualità della merce; una difformità sull'origine può quindi rientrare nell'art. 303 T.U.L.D.
- L'importatore può essere sanzionato anche se dimostra di non essere stato consapevole dell'irregolarità o di avere agito in buona fede: il rischio derivante da certificati d'origine falsi o irregolari resta normalmente a suo carico nei rapporti con i fornitori.
- La verifica dell'origine e dell'autenticità dei certificati è particolarmente importante quando l'origine consente di ottenere dazi preferenziali o altre agevolazioni tariffarie.
- L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammessa quando resta nell'ambito del significato possibile della disposizione; ciò non equivale a un'applicazione analogica vietata.
- Nel giudizio di cassazione, la riproposizione di motivi assorbiti richiede l'indicazione precisa di quando e come siano stati dedotti nei gradi precedenti; una riproposizione generica è inammissibile.
- La decisione della Corte di cassazione non ha definito definitivamente l'importo o la debenza concreta della sanzione: ha stabilito il principio giuridico e rinviato alla C.T.R. per il nuovo esame.
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