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Sentenza

Sentenza n. 5806/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso n. 530 del 2024: - del provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; quanto al ricorso n. 531 del 2024: - del provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; quanto al ricorso n. 532 del 2024: - del provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Napoli n. -OMISSIS-del -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202400532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalla Prefettura di Napoli nei confronti delle società ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le tre società hanno chiesto l'annullamento delle rispettive interdittive antimafia, contestando la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione e condizionamento criminale. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che non fosse stata dimostrata la sussistenza di un pericolo attuale e concreto che le scelte imprenditoriali fossero condizionate dalla criminalità organizzata; hanno inoltre criticato il rilievo attribuito ai rapporti familiari e alle frequentazioni di udienze penali relative a esponenti del clan, assumendo che tali condotte non avessero rilevanza penale e che il quadro indiziario non fosse adeguato. Il TAR ha rilevato anche che alcune critiche non soddisfacevano il requisito di specificità dei motivi.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione, in ragione della comunanza degli elementi indiziari e del ruolo centrale delle medesime famiglie nei provvedimenti impugnati, e li ha rigettati. Ha ritenuto che le interdittive poggiassero su un quadro indiziario articolato e convergente: non soltanto rapporti di parentela tra amministratori, soci e soggetti legati alla criminalità organizzata, ma anche cointeressenze, rapporti stabili, sovrapposizioni nella gestione delle società, sede legale comune, continuità tra attività societarie e rapporti lavorativi. Tali elementi, valutati complessivamente e non isolatamente, erano idonei a sostenere la prognosi prefettizia di permeabilità e possibile condizionamento. La censura relativa alla mancanza di prova di un pericolo attuale e concreto è stata respinta, poiché gli atti indicavano molteplici elementi sintomatici del rischio. È stata respinta anche la critica relativa alla partecipazione alle udienze dei processi del clan: la non illiceità penale della condotta non ne esclude la rilevanza indiziaria ai fini di una misura amministrativa preventiva. Spese compensate per la delicatezza della materia e la gravosità degli effetti delle interdittive.

Norme richiamate

  • artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011

    Molteplici e sintomatici, di contro, sono gli elementi, puntualmente forniti negli impugnati provvedimenti prefettizi, che esprimono con sufficiente chiarezza una valenza indiziaria del rischio di condizionamento dell’attività di impresa delle tre società da parte della criminalità organizzata.

    L'interdittiva antimafia può fondarsi su una valutazione prognostica del rischio di condizionamento desunta da elementi indiziari plurimi, valutati nel loro insieme e secondo la finalità preventiva della misura.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    L’ampiezza e la solidità del compendio indiziario sotteso ai tre provvedimenti interdittivi gravati in questa sede non può dirsi d’altra parte scalfita dalle deduzioni critiche articolate dalle società ricorrenti (critiche talvolta nemmeno in grado di soddisfare il requisito di specificità dei motivi d’impugnazione prescritto dall’art.40, comma 1, lett. d) cod.proc.amm.).

    I motivi di impugnazione devono essere specifici; le critiche che non soddisfano tale requisito non sono idonee a scalfire il fondamento dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, i rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità organizzata possono assumere valore indiziario quando, per natura, intensità o altre caratteristiche concrete, rendano verosimile che l'impresa o le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità; non opera una presunzione generale di irrilevanza dei legami familiari.
  • La prognosi di permeabilità mafiosa deve fondarsi su una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi indiziari e informativi, che può comprendere relazioni familiari, cointeressenze, rapporti gestionali e lavorativi, sovrapposizioni tra imprese e altri legami idonei a indicare un rischio di condizionamento.
  • La rilevanza indiziaria di una condotta ai fini dell'interdittiva antimafia non dipende dalla sua qualificabilità come illecito penale: la misura ha natura amministrativa e finalità preventiva, sicché gli elementi richiesti non coincidono con quelli necessari per l'accertamento di una responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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