Sentenza n. 3316/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Caserta sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero dell'Interno ha riferito che il procedimento si era concluso positivamente e che il ricorrente e il datore di lavoro avevano stipulato il contratto di soggiorno in data 31 marzo 2026. Alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026, il ricorrente ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aveva inoltre presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'inerzia amministrativa contestata era cessata a seguito della conclusione positiva del procedimento e della stipula del contratto di soggiorno, circostanza confermata dal ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e delle circostanze del caso concreto. L'istanza di patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile perché non conteneva l'espressa dichiarazione relativa alla situazione reddituale del ricorrente per l'anno di riferimento, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e la relativa tutela giurisdizionale.
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'omessa espressa dichiarazione sulla situazione reddituale relativa all'anno di riferimento comporta l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo, con cessazione dell'inerzia contestata, determina la cessazione della materia del contendere quando tale circostanza sia confermata dal ricorrente.
- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se omette l'espressa dichiarazione sulla situazione reddituale relativa all'anno di riferimento, richiesta dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002.
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