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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato, quale legale rappresentante della "Xin Bo s.r.l.", era stato condannato per aver acquistato/ ricevuto e detenuto per la vendita n. 69.300 paia di scarpe recanti marchi e segni distintivi contraffatti, riconducibili alla "Converse All Star". In cassazione il ricorrente ha dedotto un vizio di motivazione e ha contestato la prova della capacità distintiva del marchio (sostenendo che non sussistono elementi certi per configurare la contraffazione e denunciando un presunto travisamento delle risultanze probatorie). La Corte di cassazione ha esaminato la motivazione della Corte territoriale, che aveva fatto riferimento alla registrazione del marchio, alle dichiarazioni del consulente del P.M. e alla visione diretta delle foto delle scarpe, e ha descritto elementi distintivi specifici (strisce mediali, punta delimitata, puntale paracolpi multistrato con motivi a diamanti e linee).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello precisa e coerente, confermando che sussistevano prove documentali e testimoniali della registrazione e della contraffazione nonché elementi visivi rilevabili dalle foto. Non è stato dimostrato alcun travisamento decisivo delle prove secondo le tre categorie giurisprudenziali (omissione, errata ricostruzione del significante, invenzione). Per effetto del rigetto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.797,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 476, comma 2

    Norma sulla contraffazione dei marchi o segni distintivi; applicata per contestare la detenzione di prodotti recanti marchi contraffatti; la Corte ha ritenuto provata la contraffazione in base a registrazione, consulenza e documentazione fotografica.

  • Codice Penale, art. 648

    Norma sulla ricettazione: la detenzione per la vendita di beni provenienti da reato; contestata e ritenuta provata nella fattispecie per la detenzione e messa in vendita delle scarpe contraffatte.

  • Codice Penale, art. 474

    Norma sulla fabbricazione e commercio di beni con marchi contraffatti richiamata dal ricorrente nella deduzione che la condanna richiederebbe un marchio realmente distintivo; la Corte ha ritenuto invece sufficiente la prova della distintività e della contraffazione.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Disposizione che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La prova della contraffazione di un marchio può reggersi su: registrazione del marchio, consulenza tecnica del P.M. e documentazione fotografica che mostrano gli elementi distintivi; non è necessario che il ricorrente dimostri ogni dubbio teorico sulla distintività.
  • La Corte di legittimità non può rivedere il merito o reinterpretare il significato delle prove: il suo controllo sul 'travisamento' è limitato a verificare la corretta trasposizione del 'significante' probatorio rispetto a quanto acquisito in giudizio.
  • Per ottenere la cassazione per travisamento della prova è necessario dedurre e dimostrare una delle tre patologie precisate dalla giurisprudenza (omissione di prova decisiva; errata ricostruzione del significante; utilizzo di prova non acquisita) e che l'elemento travisato sia decisivo per la decisione.
  • In giudizi penali su contraffazione e ricettazione, la parte che impugna deve indicare con precisione quali elementi probatori sarebbero stati travisati e perché la loro corretta valutazione avrebbe portato a esiti diversi; deduzioni generiche o non circostanziate sono normalmente inidonee.
  • Il rigetto del ricorso può comportare, oltre al mantenimento della condanna, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di parte civile.

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