Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna per violazione dell'art. 6 legge n. 401/1989 (accesso a luoghi sportivi nonostante divieto). La difesa aveva dedotto due censure: 1) nullita o insufficienza dell'elemento soggettivo della responsabilita, sostenendo che il daspo fosse secondo il ricorrente scaduto il giorno successivo alla partita e che il biglietto fosse regolare; 2) censura del trattamento sanzionatorio, con richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche per la giovane eta, lo status di incensurato e il comportamento processuale corretto. L'oggetto del ricorso in Cassazione era la declaratoria di inammissibilita dell'appello per presunta genericita dei motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per il proseguimento del giudizio. I giudici di legittimita hanno rilevato che le censure di merito sollevate in appello non erano generiche ma ancorate a circostanze fattuali concrete e che la Corte territoriale ha errato nello dichiarare l'appello inammissibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8825/2016), secondo cui l'esame di ammissibilita dell'appello non puo comprendere un controllo sulla manifesta infondatezza dei motivi come avviene in Cassazione.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 401/1989
Norma sostanziale che punisce l'accesso ai luoghi sportivi da parte di soggetti sottoposti a provvedimento interdittivo (daspo); nel caso concreto l'imputato era stato ritenuto autore della violazione accertata il 9 febbraio 2020
art. 581 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i poteri e i limiti del giudice dell'appello in ordine all'eventuale declaratoria di inammissibilita; richiamata per valutare i requisiti di specificita delle censure in appello
art. 591 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa all'istruttoria e alle decisioni in appello; interpretata insieme all'art. 581 per stabilire che l'inammissibilita per genericita richiede carenza di specificita intrinseca ed estrinseca e non puo essere surrogata dalla valutazione di manifesta infondatezza, che e tipica della Cassazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare la differenza tra il giudizio di Cassazione e quello di appello: la causa di inammissibilita per manifesta infondatezza prevista in Cassazione non trova corrispondente nell'esame di ammissibilita dell'appello
Sezioni Unite, sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Rv. 268822)
Precedente di legittimita che delinea i criteri di specificita richiesti all'appello: i motivi devono essere esplicitati e argomentati in proporzione alla specificita delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma l'appello puo riproporre questioni gia sollevate e disattese dal primo giudice e il giudice d'appello non puo dichiarare l'inammissibilita per manifesta infondatezza
art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato nel testo)
Citato per spiegare che la procedura prevista per la declaratoria di manifesta infondatezza non e applicabile dal giudice d'appello per l'esame di ammissibilita dell'appello
Massime di principio
- In appello i motivi devono essere specifici nella misura proporzionale alla dettagliatezza del provvedimento impugnato: ancorare le censure a elementi fattuali concreti evita la declaratoria di genericita
- Il giudice d'appello, nell'esame di ammissibilita, non puo ritenere inammissibile un motivo sulla base della sua manifesta infondatezza come puo fare la Cassazione; puo invece valutare solo la mancanza di specificita intrinseca o estrinseca
- E ammesso in appello riproporre questioni gia sollevate e disattese in primo grado; e sufficiente fornire una lettura alternativa, anche se sintetica, purché collegata a circostanze fattuali della sentenza impugnata
- Quando si impugna una condanna per violazione di misure interdittive (es. daspo), e utile contestare sia l'elemento psicologico (mens rea) sia aspetti formali come la regolarita del titolo d'accesso, documentando le date e le condizioni oggettive che possano far ritenere l'assenza dell'illecito
- Nelle impugnazioni che mirano anche alla revisione del trattamento sanzionatorio, indicare specificamente i fattori attenuanti (giovane eta, incensuratezza, comportamento processuale) e dove possibile fornire elementi probatori o richieste istruttorie per consentire al giudice d'appello una valutazione di merito
- In caso di declaratoria di inammissibilita d'appello, valutare il ricorso in Cassazione segnalando errori di diritto nell'applicazione dei criteri di specificita o nella interpretazione dei limiti del sindacato di ammissibilita
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