Cassazione Penale, Sentenza n. 30774/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una misura di prevenzione patrimoniale disposta nei confronti di un soggetto poi deceduto, con coinvolgimento dei suoi eredi e di un terzo intestatario formale. La Corte di appello aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Palermo, confermando in larga parte la confisca per equivalente di beni e somme ritenuti riconducibili a un accumulo patrimoniale illecito e a operazioni economiche elusive, ma riducendo l’importo confiscato su un immobile. Gli eredi del proposto hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in tema di requisiti oggettivi e soggettivi della confisca, sostenendo che la pericolosità sociale era stata temporalmente circoscritta agli anni 2006-2016, mentre i beni confiscati erano stati acquistati lecitamente in epoca molto anteriore, tra il 1976 e il 1998; hanno inoltre lamentato il mancato rilievo dei redditi leciti del proposto e della moglie, e l’omessa considerazione del percorso di vita precedente al 2006. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del principio di proporzionalità, contestando che fosse stato confiscato l’intero prezzo di vendita di un immobile, sostenendo che la proposta originaria non contemplasse quel bene, che una parte del corrispettivo fosse andata direttamente alla banca per estinguere il mutuo, e che dunque la somma confiscabile dovesse essere inferiore; hanno inoltre denunciato un asserito mutamento del titolo e un difetto di correlazione tra proposta e decreto decisorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, in materia di prevenzione patrimoniale, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e alla motivazione mancante o apparente; nel caso concreto la Corte di appello aveva motivato in modo non apparente, applicando correttamente l’art. 25 d.lgs. 159/2011 sulla confisca per equivalente, dopo aver rilevato l’impossibilità di ablare direttamente il denaro o i beni direttamente riconducibili all’arricchimento illecito. Ha chiarito che, nella confisca di prevenzione per equivalente, i beni di legittima provenienza possono essere aggrediti anche se acquistati in epoca anteriore alla manifestazione della pericolosità, quando la proposta intervenga dopo l’entrata in vigore della disciplina applicabile; perciò è irrilevante che alcuni immobili fossero stati acquistati molti anni prima, se essi sono utilizzati come beni di valore equivalente in mancanza dei beni originari non reperibili. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che il giudice di merito aveva solo individuato il bene/valore confiscabile all’interno dello stesso perimetro della confisca richiesta, senza mutare il titolo della misura. Ha ritenuto anche corretta la determinazione del quantum sull’intero prezzo di vendita dell’immobile, poiché dalle risultanze istruttorie emergeva un interesse economico diretto e personale del proposto nella vicenda e la somma impiegata per estinguere il mutuo costituiva comunque utilità nella sua disponibilità. Ai ricorrenti sono state inoltre addebitate le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 159/2011
consente, in sede di prevenzione patrimoniale, la confisca per equivalente di altri beni di valore corrispondente quando non sia possibile procedere all’ablazione diretta dei beni correlati alla pericolosità o all’arricchimento illecito; i beni di legittima provenienza possono essere aggrediti anche se acquistati in epoca anteriore alla manifestazione della pericolosità, purché la proposta sia successiva alla disciplina applicabile
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
delimita il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione alle sole violazioni di legge, compresa la motivazione mancante o apparente
art. 606, lett. e), c.p.p.
è richiamato per escludere il controllo sulla mera illogicità manifesta nel giudizio di prevenzione
art. 173, comma priterzo, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
artt. 20 e seguenti d.lgs. 159/2011
disciplinano il sistema della prevenzione patrimoniale e la sequenza di sequestro e confisca dei beni correlati alla pericolosità o alla sproporzione patrimoniale
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011
richiamato per la nozione di pericolosità generica, riferita ai soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi e che vivono, anche in parte, dei relativi proventi
art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
richiamato per la nozione di pericolosità qualificata, in particolare connessa alla partecipazione ad associazioni mafiose
art. 416-bis c.p.
richiamato come parametro della pericolosità qualificata in ambito antimafia
art. 12-bis l. 74/2000
richiamato dalla difesa ma ritenuto inconferente perché relativo alla confisca penale in materia tributaria, non alla confisca di prevenzione
art. 25 D. Lgs. n. 159/2011
richiamo sostanzialmente coincidente con l’art. 25 d.lgs. 159/2011, utilizzato per fondare la confisca per equivalente in prevenzione
art. 131-bis c.p.
menzionato solo indirettamente nella tassonomia ma non trattato nel merito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di prevenzione patrimoniale, il controllo della Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla motivazione mancante o meramente apparente; non è consentita una rivalutazione del merito o della tenuta logica della motivazione se questa esiste e affronta i punti essenziali.
- In tema di prevenzione patrimoniale, la pericolosità sociale costituisce non solo presupposto della misura, ma anche parametro temporale del suo ambito applicativo; tuttavia, quando non sia possibile procedere all’ablazione diretta dei beni direttamente correlati alla pericolosità o all’arricchimento illecito, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente su beni di legittima provenienza nella disponibilità del proposto.
- La confisca per equivalente in sede di prevenzione può colpire beni acquistati lecitamente anche prima della manifestazione della pericolosità, se la proposta è successiva all’entrata in vigore della disciplina che la consente; l’epoca di acquisto dei beni di valore equivalente è irrilevante, perché ciò che rileva è l’impossibilità di apprendere i beni originariamente aggredibili.
- Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice individua il bene o il valore da confiscare all’interno del medesimo titolo di confisca richiesto e sulla base dello stesso materiale fattuale portato al contraddittorio, senza introdurre un diverso tipo di misura o un fatto del tutto nuovo.
- Nel calcolo del valore confiscabile, anche le somme utilizzate per estinguere un debito contratto per l’acquisto del bene possono essere considerate utilità del proposto, ove la vicenda mostri un diretto interesse economico del medesimo e la disponibilità sostanziale del ricavato della vendita.
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