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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 4379 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'onere della prova e il diritto alla detrazione dell'IVA in presenza di operazioni inesistenti. Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare che l'operazione si inseriva in una frode e che il cessionario ne era consapevole o avrebbe dovuto esserlo. Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, le prestazioni o forniture non sono mai state effettuate e l'Amministrazione non deve provare la mala fede del contribuente.

La decisione

Il principio affermato distingue le due tipologie di inesistenza: nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve fornire la prova della frode e della consapevolezza, effettiva o potenziale, del cessionario; nelle operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata effettiva esecuzione delle operazioni esclude il diritto alla detrazione senza necessità di dimostrare la mala fede del contribuente. Il testo non contiene gli estremi della decisione né un dispositivo specifico, pertanto non è possibile indicare con certezza l'esito processuale concreto.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sul diritto alla detrazione

    Il diritto alla detrazione viene meno quando sia dimostrato che l'operazione si inserisce in una frode della quale il cessionario è consapevole o di cui avrebbe dovuto avere consapevolezza.

    In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può essere negata solo se l'Amministrazione prova il collegamento con una frode e la consapevolezza, effettiva o colposa, del cessionario.

  • Principio sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti

    Le prestazioni o forniture oggetto delle fatture false non sono mai state erogate.

    Quando l'operazione è oggettivamente inesistente, l'assenza della prestazione o della fornitura esclude il diritto alla detrazione; l'Amministrazione non è tenuta a dimostrare anche la mala fede del contribuente.

Massime di principio

  • Per negare la detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'esistenza della frode sia che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di parteciparvi.
  • La buona fede del contribuente è valutata sulla base degli elementi concreti disponibili al momento dell'operazione, come anomalie commerciali, prezzi anomali, rapporti con soggetti privi di struttura o incongruenze documentali.
  • Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, la prova che la prestazione non è mai stata eseguita è sufficiente, in linea generale, a escludere la detrazione, anche senza dimostrare la consapevole partecipazione del contribuente alla frode.
  • La distinzione tra inesistenza soggettiva e oggettiva è decisiva: nel primo caso il tema centrale è la conoscenza o conoscibilità della frode; nel secondo è l'effettiva mancata realizzazione dell'operazione.

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