Sentenza del 08/03/2017 n. 896 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Riscossione - dichiarazione dei redditi - errore materiale o di calcolo - cartella di pagamento - accertamento automatizzato - art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73 - onere di motivazione - non sussiste - conoscenza del contribuente - sussiste - iscrizione a ruolo - omessa motivazione - legittimità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità della cartella di pagamento sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse priva di adeguata motivazione. La cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, in relazione a un errore materiale o di calcolo riscontrato nella dichiarazione dei redditi. La questione riguardava quindi la necessità di una motivazione specifica della cartella quando la rettifica non introduce una pretesa fiscale ulteriore rispetto a quanto già emerge dalla dichiarazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento anche in assenza di una motivazione particolare o autonoma. Quando l'Ufficio corregge un mero errore materiale o di calcolo mediante controllo automatizzato e non formula una pretesa ulteriore, il contribuente conosce già i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della richiesta fiscale attraverso la propria dichiarazione. È quindi sufficiente il richiamo alla dichiarazione stessa. La contestazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e la correzione di errori materiali o di calcolo, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. In tale situazione, se non vi è una pretesa nuova o ulteriore, non è necessaria una motivazione analitica della cartella.
Cassazione civile, sentenza n. 22402/2014
Ha affermato che, in caso di rettifica derivante da un mero errore materiale o di calcolo rilevato tramite controllo automatizzato, la motivazione della cartella può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, poiché questi conosce già i presupposti della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Quando la cartella deriva esclusivamente dalla correzione automatizzata di un errore materiale o di calcolo presente nella dichiarazione, non è normalmente necessaria una motivazione dettagliata se la pretesa fiscale è già conoscibile dal contribuente.
- Il richiamo alla dichiarazione dei redditi può essere sufficiente a motivare la cartella quando l'Amministrazione non introduce elementi nuovi, valutazioni discrezionali o una pretesa diversa da quella risultante dalla dichiarazione.
- La mancanza di motivazione può invece assumere rilievo quando la cartella contiene una pretesa ulteriore, non immediatamente ricostruibile dalla dichiarazione, oppure quando il contribuente non è posto in condizione di comprendere l'origine e il calcolo delle somme richieste.
- Nei controlli automatizzati occorre distinguere la semplice correzione di errori dichiarativi, per la quale la motivazione può essere semplificata, dall'attività di accertamento sostanziale, che richiede una motivazione più specifica e completa.
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