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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 5428 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n.72/2018 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Costi - Fatture relative ad operazioni inesistenti - Onere della prova - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità e la rilevanza fiscale di costi documentati da fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, cioè operazioni mai effettivamente poste in essere da alcuno. In tali casi l’Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare la reale esecuzione delle operazioni fatturate.

La decisione

La massima afferma che l’Ufficio può dimostrare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni. Sono stati indicati, tra gli elementi valorizzabili, il fatto che la società emittente si rifornisse da soggetti considerati evasori totali e la presenza di fatture formalmente emesse da soggetti diversi ma caratterizzate dallo stesso formato e layout, nonché prive di elementi normalmente presenti nei rapporti commerciali, come numero di fax, telefono o posta elettronica. Il contribuente, in presenza di tali elementi, deve fornire una prova concreta dell’effettività delle operazioni.

Norme richiamate

  • Principi in materia di onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti

    In ipotesi di operazioni commerciali ritenute "oggettivamente" inesistenti la fattura rappresenta la mera espressione cartolare di operazioni mai poste in essere da alcuno.

    La fattura, da sola, non dimostra l’effettiva esecuzione dell’operazione. L’Ufficio deve fornire elementi probatori, anche presuntivi, dell’inesistenza dell’operazione, mentre il contribuente deve dimostrarne concretamente la realtà.

  • Disciplina tributaria di IRES, IVA e IRAP

    La contestazione di operazioni inesistenti può incidere simultaneamente sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi e sulla detraibilità dell’IVA, oltre che sulla base imponibile IRAP, secondo la natura della ripresa fiscale.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, non è sufficiente una contestazione generica: deve indicare elementi specifici, anche presuntivi, che rendano plausibile la mancata esecuzione delle operazioni.
  • La fattura costituisce un documento fiscale, ma non prova automaticamente che la prestazione o la cessione sia realmente avvenuta.
  • Indici come fornitori collegati a evasione, documenti con formato identico, assenza di normali dati di contatto e anomalie nella documentazione commerciale possono fondare la presunzione di inesistenza.
  • Dopo che l’Ufficio ha fornito un quadro presuntivo serio e coerente, il contribuente deve produrre prove sostanziali dell’operazione, come contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza e dimostrazione dell’utilità economica della prestazione.
  • La mera regolarità formale delle fatture o il loro pagamento non sono necessariamente sufficienti se il complesso degli elementi disponibili dimostra che l’operazione non è stata effettivamente realizzata.

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