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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05132/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che, quale Giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili ai sensi degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo l'esistenza di correlazione/contiguità tra i delitti (commessi tra il 7/12/2008 e il 6/11/2009), l'identità dei titoli di reato (tentativi di furto aggravato), e l'omogeneità del contesto territoriale e criminale, tali da configurare un unico programma criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il gravame, condividendo la valutazione del GIP secondo cui l'eterogeneità delle modalità esecutive (diversi complici, modalità differenti), l'ampiezza dell'arco temporale (circa 11 mesi) e la mancanza di elementi probatori di una programmata unità progettuale escludono il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. La decisione ha richiamato la giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite (Gargiulo) sui criteri richiesti; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    La norma disciplina l'integrazione delle pene per reati in continuazione; richiede che i reati costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato, condizione necessaria per ottenere il trattamento mitigato previsto.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Prevede la statuizione sulla continuazione in sede esecutiva; impone al giudice dell'esecuzione una verifica concreta e motivata della sussistenza dei presupposti della continuazione, coerente con i criteri applicati in fase di cognizione.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Le Sezioni Unite affermano che anche in sede esecutiva occorre una verifica approfondita di molteplici indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, etc.) e che non è sufficiente valorizzare isolati elementi se i reati successivi risultano determinazioni estemporanee.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 1, n. 11564/2012; Sez. 5, n. 10917/2012)

    Richiamata per precisare che la continuazione richiede l'originaria progettazione di una serie di reati e che non va confusa con istituti volti a sanzionare la mera propensione al crimine (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva è necessario dimostrare che i reati facciano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; non basta la mera somiglianza o vicinanza temporale.
  • Gli indicatori rilevanti sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causalità, sistematicità/abitudini programmate di vita; occorre che i reati successivi fossero almeno nelle linee essenziali pianificati al momento del primo reato.
  • La presenza di modalità esecutive diverse, di complici differenti o un intervallo temporale significativo tra i reati tende a smentire l'esistenza di un piano unitario e favorisce il rigetto della continuazione.
  • La reiterazione di condotte illecite può essere disciplinata da istituti diversi dalla continuazione (recidiva, abitualità, professionalità), che seguono parametri normativi opposti rispetto alla continuazione, la quale è orientata al favor rei.
  • Il giudice non può fondare il riconoscimento della continuazione su mere congetture o indici puramente presuntivi: è necessaria una motivazione concreta e univoca basata su elementi fattuali riconoscibili.

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