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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 960 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Sollecito di pagamento - processo - impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un sollecito di pagamento relativo a una pretesa tributaria specificamente individuata, sostenendo che l'atto fosse idoneo a rendere conoscibili sia la pretesa dell'amministrazione sia le ragioni giuridiche e fattuali poste a suo fondamento. La questione riguardava quindi la possibilità di adire il giudice tributario anche prima dell'eventuale emissione o notificazione di un atto tipico espressamente elencato tra quelli impugnabili.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la legittimazione del contribuente a impugnare il sollecito davanti al giudice tributario. Quando il sollecito individua in modo puntuale la pretesa tributaria e indica le relative ragioni giuridiche e fattuali, esso è idoneo a consentire il controllo giudiziale della legittimità della pretesa, anche se formalmente non rientra tra gli atti tipici elencati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Il principio è ricondotto a Cass. n. 16676/2005.

Norme richiamate

  • Art. 19, D.Lgs. n. 546/1992

    L'elencazione degli atti impugnabili non impedisce al contribuente di ricorrere contro un atto atipico quando questo manifesta in modo chiaro una pretesa tributaria definitiva o comunque concretamente esercitata e consente di conoscerne i presupposti. Il criterio rilevante è l'effettiva lesività dell'atto e la sua idoneità a rendere attuale la contestazione della pretesa.

  • Cassazione, sentenza n. 16676/2005

    Un sollecito di pagamento può essere impugnato davanti al giudice tributario se contiene una pretesa tributaria ben individuata e l'esplicita indicazione delle ragioni giuridiche e fattuali che la sostengono.

Massime di principio

  • Un atto denominato sollecito, avviso o comunicazione informale può essere impugnabile se, al di là del nome, rende concreta e attuale una pretesa tributaria specifica.
  • La possibilità di ricorrere dipende soprattutto dal contenuto sostanziale dell'atto: devono essere identificabili il tributo, il periodo, l'importo o la base della richiesta e le ragioni della pretesa.
  • L'impugnazione è normalmente esclusa per comunicazioni meramente interlocutorie o prive di autonoma lesività, che non manifestino una pretesa sufficientemente determinata.
  • Quando l'atto consente al contribuente di comprendere esattamente cosa viene richiesto e perché, il giudice tributario può verificarne la legittimità anche se l'atto non rientra formalmente tra quelli tipizzati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La tempestività resta essenziale: prima di impugnare occorre verificare la data di notificazione dell'atto e il termine processuale applicabile.

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