Sentenza del 24/02/2016 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento sintetico - spese per incrementi patrimoniali successivi - irrilevanza - illegittimità - art. 38, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che la formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 imponesse di considerare irrilevanti, ai fini dell'accertamento sintetico relativo al 2007, gli incrementi patrimoniali realizzati nel 2010 e nel 2011. L'accertamento è stato pertanto dichiarato illegittimo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato anche su spese per incrementi patrimoniali sostenute negli anni 2010 e 2011, quindi successivamente all'annualità 2007 oggetto di accertamento. Secondo la prospettazione accolta, tali spese non potevano essere utilizzate per ricostruire sinteticamente il reddito relativo al 2007, poiché successive e temporalmente estranee al periodo d'imposta accertato.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
La testuale formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73 non può che essere interpretata nel senso dell'assoluta irrilevanza degli incrementi patrimoniali verificatisi in epoca successiva rispetto all'annualità accertata.
Gli incrementi patrimoniali e le relative spese devono essere temporalmente riferibili all'annualità oggetto di accertamento o comunque utilizzabili secondo i criteri previsti dalla norma per quella specifica annualità. Non possono essere posti a fondamento dell'accertamento sintetico relativo a un anno precedente quando si sono verificati soltanto in anni successivi.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico occorre verificare la coerenza temporale tra gli elementi utilizzati dall'Amministrazione e l'anno d'imposta accertato.
- Le spese per incrementi patrimoniali sostenute dopo l'anno oggetto di accertamento non possono, in linea generale, giustificare da sole la ricostruzione del reddito relativo a quell'anno.
- Un accertamento fondato su elementi patrimoniali successivi deve essere contestato evidenziando sia la data effettiva della spesa sia l'assenza di una base normativa che consenta di retrodatare tale elemento.
- La verifica deve comunque considerare la disciplina vigente nel periodo interessato e l'eventuale natura pluriennale o rateizzata della spesa, poiché tali caratteristiche possono incidere sulla sua imputazione temporale.
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