Sentenza del 01/03/2017 n. 934 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico - Determinazione del reddito - Applicazione dell'art. 22 D.L. 78/2010 - Carattere transitorio della norma - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, la raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una relata autonoma, poiché l'avviso postale documenta l'esecuzione della notifica su richiesta del soggetto legittimato e l'effettiva corrispondenza tra destinatario e consegnatario. È stato inoltre riconosciuto il carattere transitorio della disciplina introdotta dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale, eseguita dal concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza redazione di una relata di notifica. La controversia riguardava inoltre l'applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 78/2010 in materia di accertamento sintetico e la sua efficacia transitoria.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La cartella esattoriale può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso postale è sufficiente a documentare la regolarità della notifica e non è necessaria una relata autonoma, anche perché l'ufficiale postale garantisce l'esecuzione della consegna e l'identità del destinatario.
Art. 22 del D.L. n. 78/2010
La disposizione, relativa all'accertamento sintetico del reddito, è stata considerata applicabile secondo un criterio transitorio, con effetti collegati al periodo temporale di entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica, purché l'avviso consenta di verificare la spedizione, la consegna e la coincidenza tra destinatario e consegnatario.
- L'assenza della relata non determina automaticamente l'invalidità della notifica quando la legge attribuisce all'avviso di ricevimento una funzione documentale equivalente.
- Nelle controversie sull'accertamento sintetico occorre verificare la disciplina applicabile ratione temporis, poiché le modifiche normative possono avere efficacia transitoria e non necessariamente incidere allo stesso modo su tutti i periodi d'imposta.
- La contestazione della notifica deve individuare una concreta irregolarità dell'avviso o della consegna; la sola modalità postale o la mancanza della relata, in presenza di un avviso regolare, non sono normalmente sufficienti.
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