Sentenza n. 1226/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del 7 ottobre 2024 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, adottato recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 5 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare ha impugnato il diniego del riconoscimento della causa di servizio per un’infermità psichica che assumeva collegata allo stress derivante dal contesto lavorativo e dai rapporti conflittuali con i superiori, allegando episodi di vessazione, l’annullamento in autotutela di un procedimento disciplinare e l’annullamento di valutazioni caratteristiche. Con un unico motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Ha sostenuto che la documentazione medica e la consulenza medico-legale di parte dimostravano il nesso causale o concausale tra l’infermità e le condizioni lavorative; ha inoltre contestato che il Comitato avesse richiamato fattori costituzionali endogeni senza indicare elementi documentali a supporto, né altra causa della patologia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha sostenuto l’infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Ministero perché generica e priva di argomentazione. Nel merito ha accolto l’unico motivo nei limiti indicati. Ha premesso che il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione e che la valutazione del nesso eziologico rientra nella discrezionalità tecnica medico-legale, sindacabile dal giudice solo per vizi procedurali, travisamento, manifesta illogicità, assenza o insufficienza della motivazione e inattendibilità metodologica, senza estensione al merito tecnico. Nel caso concreto il Comitato aveva riconosciuto i fattori di stress lavorativo rappresentati, ma li aveva giudicati non abbastanza intensi da prevalere su preesistenti condizioni costituzionali, senza chiarire da quali elementi risultasse l’esistenza di tali condizioni. La carenza era rilevante anche alla luce della documentazione procedimentale relativa all’archiviazione di un procedimento disciplinare e all’annullamento di valutazioni caratteristiche. Il parere risultava quindi viziato da travisamento e da un percorso motivazionale fallace; il vizio si è riflesso sul decreto ministeriale che lo aveva recepito. Il TAR ha annullato il decreto, facendo salva la riedizione del potere e le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame. Spese e onorari compensati.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo sono disciplinati dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che ha riformato il sistema introducendo un obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al parere del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, senza necessità di ulteriore e specifica motivazione, avendo tale parere natura sostanzialmente vincolante.
Il parere del Comitato è sostanzialmente vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarvisi senza aggiungere una motivazione autonoma, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 11, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Nell’attribuire le competenze ai due organi coinvolti nel procedimento di riconoscimento – Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S.) – l’art. 11, comma 1, d.P.R. n. 461 del 2001, chiarisce che “il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, laddove alla Commissione Medica Ospedaliera compete solo la diagnosi dell’infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell’esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull’idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, dello stesso decreto”.
Il Comitato accerta la riconducibilità dell’infermità al servizio e il nesso causale con i fatti di servizio; alla Commissione medica ospedaliera spettano invece la diagnosi, l’eventuale esplicitazione eziopatogenetica e la valutazione delle conseguenze sull’integrità e sull’idoneità al servizio.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, esprime una valutazione tecnico-medico-legale sul nesso tra attività lavorativa e infermità; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnica, ma può sindacarla per vizi procedurali, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o inattendibilità metodologica, nonché per assenza o insufficienza della motivazione.
- Quando il Comitato esclude la dipendenza dal servizio contrapponendo i fattori lavorativi a preesistenti condizioni costituzionali, deve indicare gli elementi dai quali desume l’esistenza di tali condizioni. L’omissione può rendere fallace la motivazione e integrare un vizio sindacabile, soprattutto se la documentazione del procedimento contiene circostanze idonee a incidere sulla valutazione.
- Il sindacato giurisdizionale sul parere di dipendenza da causa di servizio è esterno: verifica la congruità e sufficienza del collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni, senza estendersi al merito della valutazione medico-legale riservata all’organo tecnico.
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