Cassazione Penale, Ordinanza n. 10464/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La persona interessata aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'applicazione della detenzione domiciliare. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza ma ha contestualmente concesso una misura alternativa più favorevole, cioè l'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso per cassazione deduceva la violazione degli artt. 127, 157, 161 e 178 e seguenti c.p.p., lamentando l'omessa notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza e, quindi, la lesione del diritto di partecipare al procedimento camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse a impugnare, rilevando che il ricorrente aveva già ottenuto un provvedimento per lui più favorevole, ossia l'affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alla detenzione domiciliare richiesta. Non essendo stato allegato un interesse concreto e attuale alla partecipazione all'udienza, la censura sulla mancata notifica dell'avviso non era idonea a sorreggere l'impugnazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 127 c.p.p.
richiamato come norma processuale la cui violazione viene dedotta per l'omessa notifica dell'avviso di udienza nel procedimento camerale
art. 157 c.p.p.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla notificazione
art. 161 c.p.p.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla notificazione
art. 178 c.p.p.
richiamato tra le nullità dedotte per la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
art. 178 e ss. c.p.p.
invocato in relazione alle nullità processuali conseguenti all'omessa notifica
cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3000 irrogata a seguito dell'inammissibilità, in mancanza di elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, l'impugnazione è inammissibile quando difetta sin dall'origine un interesse concreto e attuale a ricorrere, perché la parte ha già conseguito un provvedimento sostanzialmente più favorevole rispetto a quello richiesto.
- La doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di udienza non è sufficiente, da sola, a fondare l'impugnazione se il ricorrente non allega un pregiudizio concreto derivante dalla mancata partecipazione al giudizio.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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